Art. 10 Criteri di inquadramento 1. Le amministrazioni statali applicano, all'atto dell'inquadramento, da effettuare entro il termine di cui all'art. 9, comma 2, del personale in mobilita', la Tabella di equiparazione allegata al presente decreto e tengono conto, ai fini dell'individuazione del profilo professionale, del rispettivo ordinamento professionale e del proprio effettivo fabbisogno. 2. Al personale del Corpo forestale dello Stato trasferito in applicazione del presente decreto si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione, ferma restando la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.