Art. 10 
 
                      Criteri di inquadramento 
 
  1.    Le    amministrazioni     statali     applicano,     all'atto
dell'inquadramento, da effettuare entro il termine di cui all'art. 9,
comma 2, del personale in  mobilita',  la  Tabella  di  equiparazione
allegata   al   presente   decreto   e   tengono   conto,   ai   fini
dell'individuazione  del  profilo   professionale,   del   rispettivo
ordinamento professionale e del proprio effettivo fabbisogno. 
  2. Al personale del  Corpo  forestale  dello  Stato  trasferito  in
applicazione del presente decreto si applica il trattamento giuridico
e economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto  dai  contratti
collettivi  vigenti  nell'amministrazione  di   destinazione,   ferma
restando la  corresponsione,  sotto  forma  di  assegno  ad  personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici,  a  qualsiasi
titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse  e
continuative,  fra  il  trattamento  economico  percepito  e   quello
corrisposto in relazione alla posizione  giuridica  ed  economica  di
assegnazione.