Art. 2 Determinazione del contingente 1. In base all'esito della ricognizione dei posti disponibili e dei rispettivi fabbisogni presso le amministrazioni statali effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potra' avvalersi della facolta' del transito ad altra amministrazione prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 e' determinato in n. 607 unita'. 2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 sono comprese n. 59 unita' di personale, rientranti nelle categorie previste dall'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016 che deve essere inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate con il presente decreto, con assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.