Art. 2 
 
                   Determinazione del contingente 
 
  1. In base all'esito della ricognizione dei posti disponibili e dei
rispettivi fabbisogni presso le  amministrazioni  statali  effettuata
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri,  il  contingente  di  personale  del  Corpo
forestale  dello  Stato  che  potra'  avvalersi  della  facolta'  del
transito ad altra amministrazione prevista dall'art. 12, comma 3, del
decreto legislativo 19 agosto 2016 e' determinato in n. 607 unita'. 
  2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 sono  comprese  n.
59 unita' di personale, rientranti nelle categorie previste dall'art.
18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016 che deve  essere
inserito   d'ufficio   nel   contingente   collocabile   presso    le
amministrazioni statali individuate  con  il  presente  decreto,  con
assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali.