Art. 6 Preferenze di assegnazione 1. Il personale di cui all'art. 5, comma 2, esprime al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del portale «Mobilita'.gov», le preferenze di assegnazione compilando il modulo disponibile sul medesimo portale con le modalita' e le procedure ivi indicate, tenendo conto che l'Offerta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' riservata al personale di cui all'art. 2, comma 2, in ragione della previsione dell'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016 che dispone per una preferenza di assegnazione del suddetto personale nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Le preferenze di assegnazione devono essere espresse entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'Offerta. Le preferenze espresse oltre il predetto termine sono irricevibili. 3. Il personale del Corpo forestale dello Stato esprime l'ordine delle preferenze per amministrazione tra i posti disponibili nell'ambito provinciale o metropolitano della propria sede di lavoro. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio ambito provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nei restanti ambiti provinciali o metropolitani del territorio nazionale. L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8. 4. Per il personale di cui all'art. 5, comma 1, nella preferenza di assegnazione puo' essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e, in tal caso, il mancato accoglimento della preferenza determina la definitivita' del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della richiesta determina gli effetti di cui all'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 5. Il personale dell'art. 5, comma 1 che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalita' di cui al presente articolo si intende definitivamente assegnato all'amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 6. Per il personale dell'art. 2, comma 2, che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalita' di cui al presente articolo, o che non risulta collocato con le procedure di cui al presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale.