Art. 6 
 
                     Preferenze di assegnazione 
 
  1. Il personale di cui all'art. 5, comma 2, esprime al Dipartimento
della funzione pubblica, per il tramite del portale  «Mobilita'.gov»,
le preferenze di assegnazione compilando il  modulo  disponibile  sul
medesimo portale con  le  modalita'  e  le  procedure  ivi  indicate,
tenendo conto che l'Offerta del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e' riservata al personale di cui  all'art.  2,
comma 2, in ragione della  previsione  dell'art.  18,  comma  9,  del
decreto legislativo n. 177 del 2016 che dispone per una preferenza di
assegnazione del suddetto personale nei  ruoli  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. Le preferenze di assegnazione devono essere  espresse  entro  il
termine  perentorio  di  20  giorni  dalla  data   di   pubblicazione
dell'Offerta. Le preferenze espresse oltre il predetto  termine  sono
irricevibili. 
  3. Il personale del Corpo forestale dello  Stato  esprime  l'ordine
delle  preferenze  per  amministrazione  tra  i   posti   disponibili
nell'ambito provinciale o metropolitano della propria sede di lavoro.
I dipendenti possono esprimere preferenze,  oltre  che  per  i  posti
disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio  ambito
provinciale  o  metropolitano,  anche  per  quelle  aventi  sede  nei
restanti ambiti provinciali o metropolitani del territorio nazionale.
L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8. 
  4. Per il personale di cui all'art. 5, comma 1, nella preferenza di
assegnazione puo' essere indicato se, in caso di mancato accoglimento
della stessa, si intende rimanere  assegnati  all'amministrazione  di
destinazione individuata con il provvedimento  di  cui  all'art.  12,
comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177  e,  in  tal
caso,  il  mancato  accoglimento  della   preferenza   determina   la
definitivita' del provvedimento di assegnazione. In caso  di  mancata
indicazione   per   rimanere   assegnato    all'amministrazione    di
destinazione, il mancato accoglimento della richiesta  determina  gli
effetti di cui all'art. 12,  comma  6,  del  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 177. 
  5. Il personale dell'art. 5, comma 1 che non esprime preferenze  di
assegnazione entro il termine e con le modalita' di cui  al  presente
articolo si intende definitivamente assegnato all'amministrazione  di
destinazione individuata con il provvedimento  di  cui  all'art.  12,
comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
  6.  Per  il  personale  dell'art.  2,  comma  2,  che  non  esprime
preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalita' di cui
al presente articolo, o che non risulta collocato con le procedure di
cui al presente decreto,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza
di organico delle amministrazioni  di  destinazione,  fermo  restando
l'ambito  provinciale/metropolitano   o,   in   subordine,   l'ambito
regionale.