Art. 7 
 
                    Criteri generali di mobilita' 
 
  1. I posti disponibili  sono  assegnati  ai  dipendenti  del  Corpo
forestale dello Stato  secondo  i  seguenti  criteri,  in  ordine  di
priorita': 
    a) assegnazione del personale in comando o fuori  ruolo  o  altri
istituti comunque denominati nei  ruoli  dell'amministrazione  presso
cui  i  medesimi  prestano  servizio  ove  il  posto   sia   previsto
nell'Offerta; 
    b) assegnazione, anche in  applicazione  dell'art.  6,  comma  6,
preferibilmente nei ruoli  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e, in subordine  nelle  altre  amministrazioni
statali, del contingente di n. 59  unita'  di  personale,  rientrante
nelle  categorie  previste  dall'art.  18,  comma  9,   del   decreto
legislativo n. 177 del 2016; 
    c) precedenza, per i posti nelle  sedi  di  lavoro  collocate  in
ambiti provinciali o metropolitani del territorio  nazionale  diversi
dalla propria sede di lavoro, ai dipendenti con sede di lavoro  nelle
relative province o citta' metropolitane e in subordine a quelli  con
sede di lavoro nella medesima regione.