Art. 7 Criteri generali di mobilita' 1. I posti disponibili sono assegnati ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato secondo i seguenti criteri, in ordine di priorita': a) assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o altri istituti comunque denominati nei ruoli dell'amministrazione presso cui i medesimi prestano servizio ove il posto sia previsto nell'Offerta; b) assegnazione, anche in applicazione dell'art. 6, comma 6, preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in subordine nelle altre amministrazioni statali, del contingente di n. 59 unita' di personale, rientrante nelle categorie previste dall'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016; c) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate in ambiti provinciali o metropolitani del territorio nazionale diversi dalla propria sede di lavoro, ai dipendenti con sede di lavoro nelle relative province o citta' metropolitane e in subordine a quelli con sede di lavoro nella medesima regione.