Art. 8 
 
                  Criteri individuali di mobilita' 
 
  1. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi degli  articoli
5 e 6 e in relazione alle preferenze espresse ai sensi  dell'art.  6,
il Dipartimento della funzione pubblica,  al  fine  dell'assegnazione
dei posti, in presenza di soggetti che  abbiano  indicato  la  stessa
amministrazione e sede di lavoro,  applica  i  seguenti  criteri,  in
ordine di priorita': 
    a) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di
cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di
cui all'art. 33, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  a
condizione che il domicilio della persona da  assistere  sia  situato
nella medesima provincia o citta' metropolitana; 
    c) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di eta'. 
  2. A parita' o in assenza delle condizioni di cui al  comma  1,  si
tiene conto dei seguenti criteri di precedenza,  secondo  i  punteggi
stabiliti nella  tabella  A  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto: 
    a) la situazione di  famiglia,  privilegiando  i  lavoratori  che
abbiano il maggior numero di familiari e  quelli  unici  titolari  di
reddito familiare; 
    b) l'eta' anagrafica. 
  3. I requisiti e le condizioni di cui al presente  articolo  devono
essere posseduti alla scadenza del termine  per  l'espressione  delle
preferenze di assegnazione.