Art. 9 
 
                       Procedure di mobilita' 
 
  1.  Entro  quindici  giorni  dalla   scadenza   del   termine   per
l'espressione delle preferenze di cui  all'art.  6,  il  Dipartimento
della  funzione  pubblica  procede,   con   decreto   del   Direttore
dell'Ufficio  competente,   all'assegnazione   alle   amministrazioni
statali del personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine, il
Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che  hanno
espresso le preferenze, ai sensi dell'art. 7, per i  relativi  posti.
Se piu' dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i  relativi  posti
sono assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8. 
  2. I  dipendenti  assegnatari  dei  posti  ai  sensi  del  presente
articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro
10 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni e, comunque,
non prima del 1° gennaio 2017.