Art. 9 Procedure di mobilita' 1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di cui all'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica procede, con decreto del Direttore dell'Ufficio competente, all'assegnazione alle amministrazioni statali del personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le preferenze, ai sensi dell'art. 7, per i relativi posti. Se piu' dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8. 2. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni e, comunque, non prima del 1° gennaio 2017.