Art. 11 
 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. Gli interventi del presente  decreto  sono  attuati  tramite  la
pubblicazione di appositi avvisi ovvero atti  e  provvedimenti  delle
amministrazioni competenti, che individuano,  in  conformita'  con  i
criteri di selezione approvati nell'ambito dei singoli  strumenti  di
programmazione  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente
decreto,  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,  i  requisiti  di
accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei
progetti,  le  spese  ammissibili,  la  forma  e  l'intensita'  delle
agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per  la  presentazione
delle domande, i criteri di valutazione dei progetti e  le  modalita'
per la concessione ed erogazione degli aiuti. 
  2. Le predette misure di attuazione adottate dalle  amministrazioni
competenti dovranno recare gli estremi del presente  decreto  e  fare
espresso riferimento all'art. 48 del regolamento GBER 651/2014. 
  3. Le  misure  di  attuazione  del  presente  decreto  non  possono
subordinare la concessione dell'aiuto a condizioni che comportino una
violazione del diritto dell'Unione indissociabile  dall'aiuto  e,  in
particolare, all'obbligo per il beneficiario di: 
    (i)  avere  la  propria  sede  principale  nel  territorio  della
Repubblica italiana o essere prevalentemente stabilito nello  stesso.
E' tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nel
territorio  della  Repubblica  italiana  al  momento  del   pagamento
dell'aiuto; 
    (ii) utilizzare prodotti o servizi nazionali. 
  4. Nel  caso  in  cui  i  progetti  siano  cofinanziati  attraverso
l'utilizzo di risorse del Fondo europeo  di  sviluppo  regionale,  le
amministrazioni  competenti  nell'attuazione  delle  predette  misure
procedono ad acquisire l'impegno da parte  dei  soggetti  beneficiari
con particolare riferimento a: 
    a) rispettare quanto previsto  in  materia  di  stabilita'  delle
operazioni dall'art. 71 del regolamento n. 1303/2013, impegnandosi, a
partire dalla data di pagamento del saldo dell'aiuto,  per  i  cinque
anni  successivi  a  non  cedere  ad  altri  soggetti  la  proprieta'
dell'infrastruttura  agevolata,  a  non   cessare   o   rilocalizzare
l'attivita' produttiva al di fuori  delle  aree  ammesse  al  singolo
programma operativo e, salvo il caso in cui il beneficiario  sia  una
PMI, per i dieci anni successivi a non delocalizzare al di fuori  del
territorio dell'Unione europea l'attivita' produttiva; 
    b)  adottare  un  sistema  di   contabilita'   separata   o   una
codificazione contabile adeguata a garantire  di  tenere  separati  i
costi relativi  al  programma  agevolato,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 125, paragrafo 4, punto b) del regolamento n. 1303/2013; 
    c) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento  di
tutte le attivita' previste in materia di monitoraggio,  controllo  e
pubblicita'  dalla  normativa  europea  relativa  all'utilizzo  delle
risorse del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  di  cui
regolamento  n.  1303/2013  e  successive  disposizioni  attuative  e
delegate,   secondo    le    indicazioni    che    saranno    fornite
dall'amministrazione competente per l'attuazione dell'intervento; 
    d) attuare, secondo quanto  stabilito  dall'art.  125,  comma  3,
lettera a), il progetto nel rispetto delle politiche UE e delle norme
nazionali  in  materia  di   ammissibilita'   della   spesa,   tutela
ambientale,   sviluppo   sostenibile,   pari   opportunita'   e   non
discriminazione.