Art. 5 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono essere destinatari degli aiuti concessi sulla  base  del
presente decreto: 
    a)  per  la  realizzazione  degli  interventi   sulla   rete   di
distribuzione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) i  concessionari
del pubblico servizio di distribuzione dell'energia  elettrica  nelle
aree  interessate,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    b)  per  la  realizzazione  degli  interventi   sulla   rete   di
trasmissione  di  cui  all'art.  6,   comma   1,   lettera   b),   il
concessionario del pubblico  servizio  di  trasmissione  dell'energia
elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo  16
marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 alla data  di  presentazione  della
domanda di aiuti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a)     sufficiente     capacita'     economico-finanziaria      e
tecnico-organizzativa per la realizzazione degli interventi; 
    b) non essere destinatari di un ordine di recupero  pendente  per
effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno; 
    c) non essere un'impresa in difficolta'.