Art. 8 
 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. I costi ammissibili, cosi' come previsto dall'art. 48,  comma  4
del  regolamento  GBER  651/2014,  sono  i  costi   di   investimento
direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto
proposto. 
  2.   Ai   fini   dell'ammissibilita'   nell'ambito   di   programmi
cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, i costi di  cui
al comma 1 devono: 
    a)   essere   conformi   alle   norme   nazionali,   in    merito
all'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi
strutturali per la fase di programmazione 2014-2020; 
    b) essere giustificati, secondo quanto  previsto  dall'art.  131,
comma  2,  del  regolamento  n.  1303/2013,  sulla  base  di  fatture
quietanzate o documenti contabili di valore  probatorio  equivalente,
fatta eccezione per le categorie di spesa  in  relazione  alle  quali
sono previste le forme di sostegno di cui agli articoli 67 e  68  del
regolamento n. 1303/2013; 
    c) essere pagati con  modalita'  che  consentano  la  loro  piena
tracciabilita' e  l'immediata  riconducibilita'  alla  fattura  o  al
documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione  al
quale vengono richiesti gli aiuti; 
    d) essere capitalizzati e figurare nell'attivo  dell'impresa  per
almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI. 
  3.  I  costi  ammissibili  devono  essere  accompagnati  da   prove
documentali chiare, specifiche e aggiornate.