Art. 2 
 
 
                       Numero di registrazione 
 
  1.  Il  numero  di  registrazione  indicato  nell'etichetta   degli
articoli pirotecnici, di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma  1,
del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, comprende i  seguenti
elementi: 
  a) il numero di  identificazione  a  quattro  cifre  dell'organismo
notificato  che  ha  rilasciato  l'attestato  di  certificazione   CE
conformemente alla procedura di verifica  della  conformita'  di  cui
all'articolo  17,  comma  3,  lettera  a),  numero  1),  del  decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o  il  certificato  di
conformita' a seguito della procedura di verifica  della  conformita'
di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto  legislativo
29 luglio 2015, n. 123  (modulo  G),  o  l'approvazione  del  sistema
qualita' conformemente alla procedura di verifica  della  conformita'
di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2),  del  decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H); 
  b) la categoria dell'articolo pirotecnico di cui e' certificata  la
conformita' in forma abbreviata, in maiuscolo: 
  1) F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio  rispettivamente  delle
categorie F1, F2, F3 o F4; 
  2) T1 o T2 per gli articoli  pirotecnici  teatrali  rispettivamente
delle categorie T1 e T2; 
  3) P1 o P2 per altri  articoli  pirotecnici  rispettivamente  delle
categorie P1 e P2; 
  c) il numero di trattamento  utilizzato  dall'organismo  notificato
per l'articolo pirotecnico. 
  2. Il numero di registrazione e' costruito come segue: «XXXX - YY -
ZZZZ...», dove XXXX identifica l'elemento di cui comma 1, lettera a),
YY identifica l'elemento di cui al comma 1,  lettera  b),  e  ZZZZ...
identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera c). 
 
          Note all'art. 2: 
              Il  testo  degli  articoli  8,  9  e  17  del   decreto
          legislativo 29 luglio, 2015 n. 123, citato nelle note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              "Art.  8  (Etichettatura  degli  articoli   pirotecnici
          diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli) 
              1.  I   fabbricanti   assicurano   che   gli   articoli
          pirotecnici  diversi  dagli  articoli  pirotecnici  per   i
          veicoli siano etichettati, in modo  visibile,  leggibile  e
          indelebile.  Tale   etichettatura   deve   essere   chiara,
          comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana. 
              2. L'etichetta  degli  articoli  pirotecnici  comprende
          almeno le informazioni sul fabbricante di cui  all'articolo
          6, comma 6, e, qualora il  fabbricante  non  sia  stabilito
          nell'Unione europea,  le  informazioni  sul  fabbricante  e
          sull'importatore di cui, rispettivamente,  all'articolo  6,
          comma 6, e all'articolo 10, comma 3,  il  nome  e  il  tipo
          dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e
          il suo numero di prodotto, di lotto o di  serie,  i  limiti
          minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita  di  cui
          all'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per
          l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio  delle
          categorie F3 e F4 nonche', se del caso, la distanza  minima
          di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto  esplosivo
          netto (NEC). 
              3. I fuochi d'artificio sono  inoltre  corredati  delle
          seguenti informazioni minime: 
              a) categoria F1: se del caso, «da  usarsi  soltanto  in
          spazi  aperti»  e  indicazione  della  distanza  minima  di
          sicurezza; 
              b) categoria F2: «da usarsi soltanto in  spazi  aperti»
          e, se del caso, indicazione della distanza minima  o  delle
          distanze minime di sicurezza; 
              c) categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e
          indicazione della distanza minima o delle  distanze  minime
          di sicurezza; 
              d) categoria F4: «puo' essere usato  esclusivamente  da
          persone con conoscenze specialistiche» e indicazione  della
          distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 
              4.  Gli  articoli  pirotecnici  teatrali  indicano   le
          seguenti informazioni minime: 
              a) categoria T1: se del caso, «da  usarsi  soltanto  in
          spazi aperti» e indicazione della distanza minima  o  delle
          distanze minime di sicurezza; 
              b) categoria T2: «puo' essere usato  esclusivamente  da
          persone con conoscenze specialistiche» e indicazione  della
          distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 
              5. Se l'articolo pirotecnico non  presenta  uno  spazio
          sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura dei
          commi da  2  a  4  le  informazioni  sono  riportate  sulla
          confezione minima di vendita." 
              "Art. 9 (Etichettatura di articoli  pirotecnici  per  i
          veicoli) 
              1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli
          riporta le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo
          6, comma 6, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il
          suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di
          lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni  in  materia
          di sicurezza. 
              2.  Se  l'articolo  pirotecnico  per  autoveicoli   non
          presenta spazio sufficiente per soddisfare i  requisiti  di
          etichettatura di cui al comma 1, le informazioni  richieste
          sono apposte sulla confezione. 
              3. Agli utilizzatori professionali deve essere fornita,
          nella lingua da loro richiesta, una scheda con  i  dati  di
          sicurezza  per  l'articolo  pirotecnico  per   autoveicoli,
          compilata in conformita' dell'allegato II  del  regolamento
          (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 18 dicembre  2006,  concernente  la  registrazione,  la
          valutazione,  l'autorizzazione  e  la   restrizione   delle
          sostanze  chimiche  (REACH),  che   istituisce   un'Agenzia
          europea per le sostanze chimiche. 
              4. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di
          cui al comma 2 e' anche apposta  sulla  confezione  esterna
          costituente l'imballaggio degli  articoli  pirotecnici  per
          autoveicoli." 
              "Art. 17 (Procedure di valutazione della conformita') 
              1.  Gli  articoli  pirotecnici  devono   soddisfare   i
          requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I. 
              2. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,
          lettere g), h) e i), e' vietato detenere, utilizzare, porre
          in  vendita  o  cedere  a  qualsiasi  titolo,  trasportare,
          importare  od  esportare  articoli  che  sono  privi  della
          marcatura CE e che non hanno  superato  la  valutazione  di
          conformita' di cui all'allegato II. 
              3. Ai fini della verifica di conformita' degli articoli
          pirotecnici  il  fabbricante  applica  una  delle  seguenti
          procedure di cui all'allegato II: 
              a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie: 
              1) esame UE  del  tipo  (modulo  B)  e,  a  scelta  del
          fabbricante, una delle seguenti procedure: 
              1.1) conformita' al tipo basata sul  controllo  interno
          della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto
          controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2); 
              1.2) conformita' al tipo basata  sulla  garanzia  della
          qualita' del processo di produzione (modulo D); 
              1.3) conformita'  al  tipo  basata  sulla  garanzia  di
          qualita' del prodotto (modulo E); 
              2) conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'
          del prodotto (modulo H) nella misura in  cui  la  procedura
          riguardi fuochi d'artificio di categoria F4; 
              b)  per  gli  articoli  pirotecnici  da  realizzare  in
          produzione  unica,  conformita'   basata   sulla   verifica
          dell'esemplare unico (modulo G)."