Art. 2 Numero di registrazione 1. Il numero di registrazione indicato nell'etichetta degli articoli pirotecnici, di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, comprende i seguenti elementi: a) il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformita' a seguito della procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G), o l'approvazione del sistema qualita' conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H); b) la categoria dell'articolo pirotecnico di cui e' certificata la conformita' in forma abbreviata, in maiuscolo: 1) F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle categorie F1, F2, F3 o F4; 2) T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2; 3) P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2; c) il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico. 2. Il numero di registrazione e' costruito come segue: «XXXX - YY - ZZZZ...», dove XXXX identifica l'elemento di cui comma 1, lettera a), YY identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera b), e ZZZZ... identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera c).
Note all'art. 2: Il testo degli articoli 8, 9 e 17 del decreto legislativo 29 luglio, 2015 n. 123, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 8 (Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli) 1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana. 2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 6, e all'articolo 10, comma 3, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonche', se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC). 3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime: a) categoria F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza; b) categoria F2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza; c) categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza; d) categoria F4: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 4. Gli articoli pirotecnici teatrali indicano le seguenti informazioni minime: a) categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza; b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura dei commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita." "Art. 9 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli) 1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni in materia di sicurezza. 2. Se l'articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione. 3. Agli utilizzatori professionali deve essere fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza per l'articolo pirotecnico per autoveicoli, compilata in conformita' dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. 4. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 e' anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli." "Art. 17 (Procedure di valutazione della conformita') 1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere g), h) e i), e' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato II. 3. Ai fini della verifica di conformita' degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'allegato II: a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie: 1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure: 1.1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2); 1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo D); 1.3) conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto (modulo E); 2) conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria F4; b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G)."