Art. 4 
 
 
            Obblighi dei fabbricanti e degli importatori 
 
  1. I fabbricanti e gli importatori  di  articoli  pirotecnici  sono
tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi: 
  a) tengono un registro, anche in modalita' informatica, di tutti  i
numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati
o  importati  con  la  loro  denominazione  commerciale,  il   codice
articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e  il  sito
di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo  e'  stato
immesso sul mercato; 
  b) trasferiscono il registro al Prefetto competente per  territorio
nel caso in cui cessino l'attivita'; 
  c)  forniscono  agli  organi  di  polizia  e  alle   autorita'   di
sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta
motivata, le informazioni indicate alla lettera a).