Art. 2 
 
 
                     Territorio di applicazione 
 
  1. Con riferimento alla tutela, promozione e  valorizzazione  della
lingua e della cultura sarda e catalana,  le  disposizioni  contenute
nel presente decreto e nella legislazione regionale si applicano  nel
territorio individuato  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge  n.
482/1999. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'art. 3 della  citata  legge  15  dicembre
          1999, n. 482, e' il seguente: 
              "Art. 3. 
              1.  La   delimitazione   dell'ambito   territoriale   e
          sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di  tutela
          delle  minoranze  linguistiche  storiche   previste   dalla
          presente  legge  e'  adottata  dal  consiglio  provinciale,
          sentiti i comuni interessati, su  richiesta  di  almeno  il
          quindici per  cento  dei  cittadini  iscritti  nelle  liste
          elettorali e residenti nei  comuni  stessi,  ovvero  di  un
          terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni. 
              2. Nel caso  in  cui  non  sussista  alcuna  delle  due
          condizioni di cui al  comma  1  e  qualora  sul  territorio
          comunale  insista  comunque   una   minoranza   linguistica
          ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2,  il  procedimento
          inizia qualora si pronunci  favorevolmente  la  popolazione
          residente, attraverso apposita consultazione  promossa  dai
          soggetti aventi titolo e  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi statuti e regolamenti comunali. 
              3. Quando le minoranze linguistiche di cui  all'art.  2
          si trovano distribuite su territori provinciali o regionali
          diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento
          e di  proposta,  che  gli  enti  locali  interessati  hanno
          facolta' di riconoscere.".