Art. 4 
 
 
                        Funzioni legislative 
 
  1.  Il  legislatore  regionale  e'   autorizzato   a   disciplinare
l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3. 
  2. Il legislatore regionale disciplina, nell'ambito della  potesta'
legislativa ripartita in materia di istruzione ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, l'esercizio delle  funzioni  di
coordinamento dei compiti  attribuiti  alle  istituzioni  scolastiche
autonome ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482/1999 in  materia
di uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia  e  in
materia di insegnamento della lingua  della  minoranza  nelle  scuole
primarie e secondarie di  primo  grado,  nel  rispetto  dei  principi
stabiliti in materia  dalla  legislazione  statale  e  dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche stesse. 
 
          Note all'art. 4: 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Il testo dell'art. 4 della  citata  legge  15  dicembre
          1999, n. 482 e' il seguente: 
              "Art. 4. 
              1. Nelle scuole materne dei comuni di cui  all'art.  3,
          l'educazione linguistica  prevede,  accanto  all'uso  della
          lingua italiana, anche l'uso della lingua  della  minoranza
          per lo svolgimento delle attivita' educative. Nelle  scuole
          elementari e nelle scuole  secondarie  di  primo  grado  e'
          previsto l'uso anche  della  lingua  della  minoranza  come
          strumento di insegnamento. 
              2. Le istituzioni scolastiche elementari  e  secondarie
          di primo grado, in conformita' a quanto previsto  dall'art.
          3,  comma   1,   della   presente   legge,   nell'esercizio
          dell'autonomia organizzativa e didattica di cui  all'  art.
          21, commi 8 e 9, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  nei
          limiti  dell'orario  curriculare  complessivo  definito   a
          livello nazionale e nel rispetto dei  complessivi  obblighi
          di servizio dei docenti previsti dai contratti  collettivi,
          al fine di assicurare l'apprendimento  della  lingua  della
          minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei
          genitori degli alunni, le modalita'  di  svolgimento  delle
          attivita' di insegnamento della lingua e  delle  tradizioni
          culturali delle comunita' locali, stabilendone i tempi e le
          metodologie, nonche' stabilendo i  criteri  di  valutazione
          degli  alunni  e  le  modalita'  di  impiego   di   docenti
          qualificati. 
              3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al  comma
          2, ai sensi dell' art. 21, comma 10, della legge  15  marzo
          1997, n. 59, sia  singolarmente  sia  in  forma  associata,
          possono realizzare ampliamenti  dell'offerta  formativa  in
          favore  degli  adulti.  Nell'esercizio  dell'autonomia   di
          ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato  art.
          21, comma 10, le istituzioni  scolastiche  adottano,  anche
          attraverso forme  associate,  iniziative  nel  campo  dello
          studio delle lingue  e  delle  tradizioni  culturali  degli
          appartenenti ad una minoranza linguistica  riconosciuta  ai
          sensi  degli  articoli  2  e  3  della  presente  legge   e
          perseguono attivita' di formazione  e  aggiornamento  degli
          insegnanti addetti alle medesime discipline. A  tale  scopo
          le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai
          sensi dell' art. 21, comma 12, della citata legge n. 59 del
          1997. 
              4.  Le  iniziative  previste  dai  commi  2  e  3  sono
          realizzate   dalle   medesime    istituzioni    scolastiche
          avvalendosi  delle  risorse  umane  a  disposizione,  della
          dotazione finanziaria attribuita ai sensi  dell'  art.  21,
          comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.  59,  nonche'  delle
          risorse aggiuntive reperibili con  convenzioni,  prevedendo
          tra le priorita' stabilite dal medesimo comma 5  quelle  di
          cui alla presente legge. Nella ripartizione  delle  risorse
          di cui al citato comma 5 dell' art. 21 della  legge  n.  59
          del 1997, si tiene conto delle priorita' aggiuntive di  cui
          al presente comma. 
              5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano
          alla  istituzione  scolastica  interessata   se   intendono
          avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua
          della minoranza.".