Art. 4 
 
            Prove comuni alle diverse classi di concorso 
 
  1. Al fine di un complessivo snellimento delle  procedure  relative
alle prove dei concorsi per titoli ed esami ed alle prove di  accesso
ai percorsi formativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  possono
essere previste prove comuni tra diverse classi di concorso. 
 
          Note all'art. 4: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n.  249
          (Definizione  della  disciplina  dei  requisiti   e   delle
          modalita' della formazione iniziale degli insegnanti  della
          scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della  scuola
          secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.  2,
          comma 416, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24,
          S.O.