Art. 2 Decorrenza 1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come sostituite dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.