Art. 2 
 
                             Decorrenza 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del  1972,  come
sostituite  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del  presente
decreto, si  applicano  alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto.