Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «acque destinate al consumo umano»: 
      1) tutte le acque trattate o non  trattate,  destinate  ad  uso
potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande,  o  per
altri usi domestici, a prescindere dalla  loro  origine,  siano  esse
fornite tramite una rete  di  distribuzione,  mediante  cisterne,  in
bottiglie o altri contenitori; 
      2) tutte le acque utilizzate in un'impresa  alimentare  per  la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione  o  l'immissione  sul
mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano; 
    b) «sostanza radioattiva»: qualsiasi sostanza  contenente  uno  o
piu' radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si  puo'
trascurare l'attivita' o la concentrazione; 
    c) «parametri» o «parametri indicatori»: le grandezze  fisiche  o
dosimetriche adottate nel presente decreto  per  il  controllo  della
radioattivita' nelle acque destinate  al  consumo  umano,  quali,  in
particolare,  la   concentrazione   di   attivita'   di   radon,   la
concentrazione di attivita' di trizio, la dose indicativa; 
    d) «dose indicativa» o «DI»: la dose efficace  impegnata  per  un
anno d'ingestione risultante da  tutti  i  radionuclidi,  di  origine
naturale e artificiale, presenti nelle  acque  destinate  al  consumo
umano, ad eccezione di  trizio,  potassio-40,  radon  e  prodotti  di
decadimento del radon a vita breve; 
    e) «valore di parametro»: il valore di attenzione del  parametro,
ovvero il valore con  cui  confrontare  la  media  annua  dei  valori
misurati del parametro e  al  di  sopra  del  quale  e'  obbligatorio
valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate
al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana  tale  da
richiedere un intervento,  inclusa,  ove  necessario,  l'adozione  di
provvedimenti correttivi volti a migliorare la  qualita'  dell'acqua,
per  quanto  riguarda  la  presenza  di  sostanze  radioattive,  e  a
garantire che essa soddisfi i requisiti del presente decreto; 
    f) «programma di  controllo»:  insieme  delle  attivita'  atte  a
verificare, mediante il monitoraggio  dei  parametri  indicatori,  il
rispetto dei valori di parametro nelle  acque  destinate  al  consumo
umano, fissati ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto; 
    g) «NORM»: acronimo di Naturally Occurring Radioactive  Materials
indicante  materiali,  generalmente   materie   prime,   o   prodotti
secondari,   o   residui   di   attivita'   industriali,   contenenti
radionuclidi di origine naturale e regolati dal  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; 
    h) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato cosi' come
riportato  all'articolo  74,  comma  1,  lettera  r),   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni  ovvero
chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo  umano  mediante
rete di distribuzione idrica, oppure chiunque fornisce a terzi  acqua
destinata al consumo umano attraverso cisterne,  fisse  o  mobili,  o
attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque  confeziona  per
la distribuzione  a  terzi,  acqua  destinata  al  consumo  umano  in
bottiglie o altri contenitori; sono altresi' considerati  gestori  le
imprese alimentari che utilizzano  acque  di  cui  alla  lettera  a),
numero 2, se queste derivano da fonti proprie  o  comunque  non  sono
fornite attraverso rete di distribuzione idrica; 
    i) «rete di  distribuzione  idrica»:  insieme  degli  impianti  e
strutture finalizzate alla produzione e fornitura di acqua  destinata
al consumo umano  attraverso  le  fasi  di  captazione,  trattamento,
adduzione e distribuzione alle utenze. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17
          marzo 1995, n. 230, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 74, del decreto legislativo  3
          aprile 2006 , n. 152,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 74. (Definizioni). - 1. Ai  fini  della  presente
          sezione si intende per: 
                a)   abitante   equivalente:   il   carico   organico
          biodegradabile avente una richiesta biochimica di  ossigeno
          a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; 
                b) acque  ciprinicole:  le  acque  in  cui  vivono  o
          possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae)
          o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille; 
                c) acque  costiere:  le  acque  superficiali  situate
          all'interno rispetto a una retta immaginaria  distante,  in
          ogni suo punto, un miglio  nautico  sul  lato  esterno  dal
          punto  piu'  vicino  della  linea  di  base  che  serve  da
          riferimento per definire il limite delle acque territoriali
          e che si estendono eventualmente  fino  al  limite  esterno
          delle acque di transizione; 
                d) acque  salmonicole:  le  acque  in  cui  vivono  o
          possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i
          temoli e i coregoni; 
                e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci
          e le acque costiere alla foce di un  fiume,  i  cui  limiti
          esterni  verso  il  mare  sono  definiti  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare;  in  via  transitoria  tali  limiti  sono  fissati  a
          cinquecento metri dalla linea di costa; 
                f) acque dolci: le acque che si presentano in  natura
          con una concentrazione di sali tale da  essere  considerate
          appropriate per l'estrazione e il trattamento  al  fine  di
          produrre acqua potabile; 
                g) acque reflue domestiche: acque reflue  provenienti
          da  insediamenti  di  tipo  residenziale  e  da  servizi  e
          derivanti  prevalentemente  dal  metabolismo  umano  e   da
          attivita' domestiche; 
                h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di  acque
          reflue scaricate da edifici od impianti in cui si  svolgono
          attivita' commerciali o  di  produzione  di  beni,  diverse
          dalle acque reflue domestiche e dalle acque  meteoriche  di
          dilavamento; 
                i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o  il
          miscuglio di  acque  reflue  domestiche,  di  acque  reflue
          industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in
          reti   fognarie,   anche   separate,   e   provenienti   da
          agglomerato; 
                l) acque sotterranee: tutte le acque che  si  trovano
          al di sotto della  superficie  del  suolo,  nella  zona  di
          saturazione e  in  diretto  contatto  con  il  suolo  e  il
          sottosuolo; 
                m) acque termali: le acque minerali naturali  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre
          2000, n. 323, utilizzate per le finalita' consentite  dalla
          stessa legge; 
                n) agglomerato: l'area in cui la popolazione,  ovvero
          le attivita' produttive, sono concentrate in misura tale da
          rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in
          rapporto anche  ai  benefici  ambientali  conseguibili,  la
          raccolta e il  convogliamento  delle  acque  reflue  urbane
          verso un  sistema  di  trattamento  o  verso  un  punto  di
          recapito finale; 
                o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al
          terreno  mediante  spandimento  e/o  mescolamento  con  gli
          strati superficiali, iniezione, interramento; 
                p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti
          di  allevamento,  acque  di  vegetazione  residuate   dalla
          lavorazione  delle  olive,  acque  reflue  provenienti   da
          aziende agricole e piccole aziende  agro-alimentari,  dalla
          loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero  al
          loro   utilizzo   irriguo   o   fertirriguo,    finalizzati
          all'utilizzo delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti  nei
          medesimi contenute; 
                q) ente di governo dell'ambito  (325):  la  forma  di
          cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del
          servizio idrico integrato; 
                r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto
          che gestisce il servizio  idrico  integrato  in  un  ambito
          territoriale  ottimale  ovvero  il  gestore  esistente  del
          servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del
          servizio idrico integrato; 
                s) bestiame: tutti gli animali  allevati  per  uso  o
          profitto; 
                t) composto azotato:  qualsiasi  sostanza  contenente
          azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso; 
                u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante  prodotto
          mediante procedimento industriale; 
                v)  effluente  di  allevamento:  le   deiezioni   del
          bestiame o una  miscela  di  lettiera  e  di  deiezione  di
          bestiame, anche sotto forma di  prodotto  trasformato,  ivi
          compresi i reflui provenienti da attivita' di piscicoltura; 
                z)  eutrofizzazione:  arricchimento  delle  acque  di
          nutrienti, in particolare modo di composti  dell'azoto  e/o
          del fosforo, che  provoca  una  abnorme  proliferazione  di
          alghe e/o di forme superiori di vita  vegetale,  producendo
          la perturbazione dell'equilibrio degli  organismi  presenti
          nell'acqua e della qualita' delle acque interessate; 
                aa) fertilizzante:  fermo  restando  quanto  disposto
          dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti
          uno o piu' composti  azotati,  compresi  gli  effluenti  di
          allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi,
          sparse  sul  terreno  per  stimolare  la   crescita   della
          vegetazione; 
                bb)  fanghi:  i  fanghi  residui,  trattati   o   non
          trattati, provenienti dagli impianti di  trattamento  delle
          acque reflue urbane; 
                cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta,
          a seguito di attivita'  umana,  di  sostanze  o  di  calore
          nell'aria, nell'acqua o nel  terreno  che  possono  nuocere
          alla  salute  umana  o  alla  qualita'   degli   ecosistemi
          acquatici  o  degli  ecosistemi  terrestri  che   dipendono
          direttamente   da   ecosistemi   acquatici,    perturbando,
          deturpando o  deteriorando  i  valori  ricreativi  o  altri
          legittimi usi dell'ambiente; 
                dd) rete fognaria: un  sistema  di  condotte  per  la
          raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; 
                ee) fognatura separata: la rete  fognaria  costituita
          da due canalizzazioni, la prima delle  quali  adibita  alla
          raccolta ed al convogliamento delle sole  acque  meteoriche
          di dilavamento, e dotata  o  meno  di  dispositivi  per  la
          raccolta e la separazione delle acque di prima  pioggia,  e
          la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle
          acque reflue urbane  unitamente  alle  eventuali  acque  di
          prima pioggia; 
                ff)   scarico:   qualsiasi   immissione    effettuata
          esclusivamente tramite un sistema stabile di  collettamento
          che collega senza soluzione  di  continuita'  il  ciclo  di
          produzione  del  refluo  con  il  corpo   ricettore   acque
          superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
          indipendentemente  dalla  loro  natura  inquinante,   anche
          sottoposte a preventivo trattamento  di  depurazione.  Sono
          esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114; 
                gg)  acque  di  scarico:  tutte   le   acque   reflue
          provenienti da uno scarico; 
                hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque  reflue
          urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in  esercizio
          e  conformi  al  regime  autorizzativo  previgente  e   gli
          scarichi di impianti di trattamento di acque reflue  urbane
          per i quali alla stessa data erano  gia'  state  completate
          tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto   e
          all'affidamento dei lavori, nonche' gli scarichi  di  acque
          reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in
          esercizio e conformi al previgente regime  autorizzativo  e
          gli scarichi di acque reflue industriali che alla data  del
          13 giugno 1999 erano in esercizio e gia' autorizzati; 
                ii) trattamento  appropriato:  il  trattamento  delle
          acque reflue urbane mediante un processo ovvero un  sistema
          di  smaltimento  che,  dopo  lo  scarico,   garantisca   la
          conformita'  dei  corpi  idrici   recettori   ai   relativi
          obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni
          della parte terza del presente decreto; 
                ll) trattamento primario: il trattamento delle  acque
          reflue che comporti la sedimentazione  dei  solidi  sospesi
          mediante processi fisici e/o chimico-fisici  e/o  altri,  a
          seguito dei quali prima dello scarico il BOD5  delle  acque
          in trattamento sia ridotto almeno del 20  per  cento  ed  i
          solidi sospesi totali almeno del 50 per cento; 
                mm)  trattamento  secondario:  il  trattamento  delle
          acque reflue mediante un processo che in genere comporta il
          trattamento  biologico  con  sedimentazione  secondaria,  o
          mediante altro processo in cui vengano comunque  rispettati
          i requisiti di cui alla  tabella  1  dell'Allegato  5  alla
          parte terza del presente decreto; 
                nn)  stabilimento  industriale,  stabilimento:  tutta
          l'area sottoposta al controllo di un unico  gestore,  nella
          quale si svolgono attivita' commerciali o  industriali  che
          comportano   la   produzione,   la    trasformazione    e/o
          l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato  8  alla
          parte terza del presente decreto,  ovvero  qualsiasi  altro
          processo  produttivo  che  comporti  la  presenza  di  tali
          sostanze nello scarico; 
                oo)   valore   limite   di   emissione:   limite   di
          accettabilita' di una sostanza inquinante contenuta in  uno
          scarico, misurata in concentrazione, oppure  in  massa  per
          unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in  massa
          per unita' di tempo; i valori limite di  emissione  possono
          essere fissati anche per  determinati  gruppi,  famiglie  o
          categorie di sostanze. I valori limite di  emissione  delle
          sostanze si applicano di norma  nel  punto  di  fuoriuscita
          delle   emissioni   dall'impianto,   senza   tener    conto
          dell'eventuale diluizione; l'effetto  di  una  stazione  di
          depurazione  di  acque  reflue   puo'   essere   preso   in
          considerazione nella determinazione dei  valori  limite  di
          emissione  dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un
          livello equivalente di  protezione  dell'ambiente  nel  suo
          insieme  e  di  non  portare  carichi  inquinanti  maggiori
          nell'ambiente; 
                pp)  zone  vulnerabili:  zone   di   territorio   che
          scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di
          origine agricola o zootecnica in acque gia' inquinate o che
          potrebbero  esserlo  in  conseguenza  di   tali   tipi   di
          scarichi.».