Art. 3 
 
                 Ambito di applicazione ed esenzioni 
 
  1. Il presente decreto si applica alle acque destinate  al  consumo
umano. 
  2. Il presente decreto non si applica: 
    a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali  ai  sensi
del decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  176,  che  attua  la
direttiva 2009/54/CE; 
    b) alle acque medicinali ai  sensi  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva 2001/83/CE. 
  3. Con decreto del Ministro della salute, possono  essere  esentate
dall'applicazione del presente decreto le acque destinate al  consumo
umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno  di
10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50  persone,  escluse  le
acque fornite nell'ambito di una attivita' commerciale o pubblica. 
  4. In caso di esenzione ai sensi del  comma  3,  le  regioni  e  le
province autonome provvedono a che: 
    a) la popolazione interessata sia  informata  al  riguardo  e  in
ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato  al  fine  di
tutelare la salute  umana  dagli  effetti  negativi  derivanti  dalla
contaminazione delle acque destinate al consumo umano; 
    b) la popolazione interessata sia informata della possibilita' di
chiedere alle autorita' competenti lo svolgimento di  verifiche  atte
ad  escludere,  in  concreto,   rischi   per   la   salute   connessi
all'eventuale presenza di sostanze radioattive; 
    c) la popolazione interessata riceva tempestivamente  i  consigli
appropriati allorche' si manifesti  un  pericolo  potenziale  per  la
salute umana derivante dalla qualita' di tali acque. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo  8
          ottobre 2011, n. 176, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
          aprile 2006, n. 219, si veda nelle note alle premesse.