Art. 4 
 
                          Obblighi generali 
 
  1. Le regioni e le province  autonome,  avvalendosi  delle  aziende
sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici competenti a  svolgere
controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per
scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi  regionali
e delle ARPA/APPA, assicurano il controllo delle sostanze radioattive
nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del
rispetto dei valori di parametro di cui  all'articolo  5,  attraverso
l'elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo. 
  2. Le regioni e le province autonome  inviano  al  Ministero  della
salute il testo del programma di controllo elaborato, completo  della
relativa documentazione  di  supporto.  Il  Ministero  della  salute,
avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', esamina il testo  del
programma e la documentazione di supporto e invia, entro tre mesi, un
parere alla regione o provincia autonoma. La regione o  la  provincia
autonoma adotta il programma di controllo, modificato per tener conto
del parere del Ministero della salute. 
  3. Il programma di controllo deve essere aggiornato nei casi in cui
cambino le condizioni sulla base  delle  quali  e'  stato  elaborato,
seguendo le stesse modalita' di cui al comma 2. 
  4. In caso di superamento di uno o piu' valori di parametro di  cui
all'articolo 5, le regioni e le province autonome, avvalendosi  delle
aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti  a
svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e  sugli  alimenti  e
bevande per scopi di tutela  della  salute  pubblica  individuati  da
leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano che: 
    a) venga valutato il rischio per la salute a cui  e'  esposta  la
popolazione interessata; 
    b) vengano adottati,  ove  necessario,  provvedimenti  correttivi
volti  a  ridurre  la  concentrazione  di  radioattivita'  nell'acqua
destinata al consumo umano per renderla  conforme  ai  requisiti  del
presente decreto; 
    c) vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a  tutela
della salute pubblica. 
  5. Ai fini dell'elaborazione del programma di controllo delle acque
destinate al consumo umano di  cui  al  comma  1,  le  regioni  e  le
province  autonome  effettuano  le  valutazioni  preliminari  di  cui
all'Allegato II avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero da
altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla  salubrita'
delle acque e sugli alimenti e bevande  per  scopi  di  tutela  della
salute pubblica individuati da leggi regionali, e delle ARPA/APPA. La
pianificazione e le risultanze delle suddette valutazioni preliminari
sono parte integrante del programma di controllo di cui al comma 1.