Art. 7 
 
Provvedimenti in caso di non conformita' dei parametri  indicatori  e
                    informazione alla popolazione 
 
  1. Le regioni e le province autonome  assicurano  che,  nell'ambito
dei controlli esterni, in caso di superamento come valore medio annuo
di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie  locali,  ovvero
gli  altri  enti  pubblici  competenti  a  svolgere  controlli  sulla
salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela
della salute pubblica individuati da leggi regionali, comunicano tale
superamento al gestore e, avvalendosi delle ARPA/APPA: 
    a)  valutano  i  rischi  per  la  salute  a  cui  e'  esposta  la
popolazione interessata; 
    b)  esaminano,  avvalendosi  della  collaborazione  del   gestore
interessato, i dati relativi al superamento al fine  di  individuarne
la causa; 
    c) individuano, ove necessario, i provvedimenti correttivi  e  le
misure cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c). 
  2. Le azioni di cui al  comma  1  vanno  eseguite  tempestivamente,
tenendo conto dell'entita' del superamento dei valori di parametro, e
comunque entro 6 mesi dal superamento del valore di parametro. 
  3. Le regioni e le province  autonome  inviano  tempestivamente,  e
comunque entro il termine di cui  al  comma  2,  al  Ministero  della
salute la documentazione relativa alla valutazione dei rischi per  la
salute di cui al comma 1, lettera a), le risultanze dell'esame di cui
al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure cautelative  e  i
provvedimenti correttivi individuati ai sensi del  comma  1,  lettera
c). Il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  della  collaborazione
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  esamina   la   documentazione
ricevuta ai sensi del presente  comma  e  trasmette  alla  regione  o
provincia autonoma un parere  entro  2  mesi  dal  ricevimento  della
predetta documentazione. 
  4. Gli eventuali provvedimenti correttivi e le  misure  cautelative
di cui al comma 1, lettera c), modificati per tener conto del  parere
del Ministero della  salute  di  cui  al  comma  3,  sono  comunicati
tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal  ricevimento  del
parere del Ministero della salute di cui  al  comma  3,  ai  soggetti
competenti per la loro attuazione  che  deve  comunque  avvenire  non
oltre 3 mesi dalla suddetta comunicazione. In particolare: 
    a) il sindaco adotta le misure cautelative a tutela della  salute
pubblica; 
    b) il gestore  attua  i  provvedimenti  correttivi,  al  fine  di
garantire il ripristino della qualita' dell'acqua secondo i requisiti
del presente decreto. 
  5. Il sindaco, l'azienda  sanitaria  locale,  ovvero  l'altro  ente
pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque
e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute  pubblica
individuato da leggi regionali, e  il  gestore  del  servizio  idrico
integrato ovvero chi fornisce a  terzi  acqua  destinata  al  consumo
umano mediante una rete di  distribuzione  idrica  oppure  attraverso
cisterne fisse o mobili, provvedono, ciascuno per quanto  di  propria
competenza, a che la popolazione interessata: 
    a)  sia   tempestivamente   e   adeguatamente   informata   della
valutazione del rischio di cui al comma 1, lettera a), nonche'  degli
eventuali provvedimenti correttivi e misure cautelative adottati;  il
gestore del servizio idrico integrato ovvero  chi  fornisce  a  terzi
acqua destinata al consumo umano mediante una rete  di  distribuzione
idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili informa  gli  utenti
circa  la  situazione  di  non  conformita'  accertata  e   circa   i
provvedimenti correttivi attuati; 
    b) sia consigliata su eventuali misure cautelative  supplementari
utili  alla  tutela  della  salute  umana  sotto  il  profilo   della
radioprotezione. 
  6. Nell'ambito dei controlli interni, in caso di superamento di uno
dei valori di parametro in un dato  campione,  il  gestore,  comunica
tale superamento alla azienda sanitaria locale, ovvero all'altro ente
pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque
e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute  pubblica
individuato da leggi regionali, entro 7 giorni dall'acquisizione  del
risultato della misura, al  fine  di  procedere  con  le  conseguenti
valutazioni e gli eventuali interventi.