Art. 3 
 
 
               Informazioni da fornire ai depositanti 
 
  1. Le banche forniscono ai depositanti le  informazioni  necessarie
per individuare il sistema di garanzia pertinente e  le  informazioni
sulle esclusioni  dalla  relativa  tutela,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 16 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 16 aprile 2014. 
  2. Le informazioni richiamate al comma 1 sono messe a  disposizione
gratuitamente secondo le modalita' previste per i  fogli  informativi
dalle disposizioni della Banca d'Italia adottate ai sensi del  titolo
VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. In tempo utile prima che il contratto  sia  concluso  o  che  il
depositante  sia  vincolato  da   un'offerta,   al   depositante   e'
consegnato, opportunamente compilato,  il  «Modulo  standard  per  le
informazioni da fornire ai depositanti» di cui all'Allegato  I  della
direttiva 2014/49/UE. L'avvenuta acquisizione del modulo da parte del
depositante e' attestata per iscritto  o  attraverso  altro  supporto
durevole. 
  4. Le comunicazioni periodiche relative ai  contratti  di  deposito
previste ai  sensi  dell'articolo  119  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, includono la  conferma  che  il  deposito  e'
ammesso al rimborso e un riferimento al modulo di  cui  al  comma  3,
nonche'  l'indicazione  del  sito  web  del   sistema   di   garanzia
pertinente. Almeno una volta all'anno, al depositante e' fornita  una
versione aggiornata del modulo. 
  5. Il sito web del sistema di  garanzia  contiene  le  informazioni
necessarie per i depositanti, in  particolare  quelle  relative  alla
procedura e alle condizioni  della  tutela  fornita  dal  sistema  di
garanzia. 
  6. Le banche non utilizzano a scopo pubblicitario  le  informazioni
previste dai commi 1, 3 e 4, salva  la  facolta'  di  indicare  negli
annunci pubblicitari relativi ai contratti di deposito il sistema  di
garanzia che tutela il deposito pubblicizzato. 
  7. In caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe,  nonche'  in
caso di recesso o esclusione da un  sistema  di  garanzia,  la  banca
fornisce  gratuitamente  ai  depositanti  le  informazioni   previste
dall'articolo 16, paragrafi 6 e 7, della  direttiva  2014/49/UE,  per
iscritto o attraverso altro supporto durevole, entro i termini e  con
gli effetti previsti dalla medesima direttiva. 
  8. La  Banca  d'Italia  puo'  dettare  disposizioni  attuative  del
presente articolo, anche al fine di  coordinarne  la  disciplina  con
quella adottata ai sensi del titolo VI  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. Le disposizioni della Banca d'Italia  possono
altresi' prevedere che gli annunci pubblicitari relativi ai  depositi
contengano informazioni ulteriori rispetto a  quella  consentita  dal
comma 6. 
  9. Per l'inosservanza di quanto stabilito  ai  sensi  del  presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo  144,  comma
1, del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  nonche'  il
comma 8 del medesimo articolo 144. Si applicano  altresi'  l'articolo
128 e il titolo VIII del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/49/UE
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il titolo VI  del  decreto  legislativo  1  settembre
          1993, n. 385, citato nelle note  alle  premesse,  e'  cosi'
          rubricato: 
              «Titolo VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI  CONTRATTUALI
          E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI». 
              - Gli articoli 119, 128 e 144 del decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela).  -
          1. Nei contratti di durata i  soggetti  indicati  nell'art.
          115 forniscono al cliente,  in  forma  scritta  o  mediante
          altro  supporto  durevole  preventivamente  accettato   dal
          cliente stesso, alla  scadenza  del  contratto  e  comunque
          almeno una volta  all'anno,  una  comunicazione  chiara  in
          merito allo svolgimento del rapporto.  Il  CICR  indica  il
          contenuto e le modalita' della comunicazione. 
              2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto
          conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale  o,  a
          scelta   del   cliente,   con   periodicita'    semestrale,
          trimestrale o mensile. 
              3. In mancanza di  opposizione  scritta  da  parte  del
          cliente,  gli  estratti  conto  e  le  altre  comunicazioni
          periodiche alla clientela si intendono approvati  trascorsi
          sessanta giorni dal ricevimento. 
              4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo
          e colui che subentra  nell'amministrazione  dei  suoi  beni
          hanno diritto  di  ottenere,  a  proprie  spese,  entro  un
          congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,  copia
          della documentazione inerente a singole operazioni poste in
          essere negli ultimi dieci anni. Al cliente  possono  essere
          addebitati   solo   i   costi   di   produzione   di   tale
          documentazione.». 
              «Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine  di  verificare  il
          rispetto delle disposizioni del presente titolo,  la  Banca
          d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e  documenti  ed
          eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta
          elettronica, gli istituti di pagamento e  gli  intermediari
          finanziari. 
              2. Con riguardo ai beneficiari e ai  terzi  destinatari
          delle disposizioni previste dall'art. 126-quater, comma  3,
          i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro
          dello  sviluppo  economico  al  quale   compete,   inoltre,
          l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 144,  commi
          1, lettere b), c), d), ed e), e 4. 
              3.  Con  riguardo  ai  soggetti  individuati  ai  sensi
          dell'art.  115,  comma  2,  il  CICR  indica  le  autorita'
          competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1  e
          a irrogare le sanzioni previste  dall'art.  144,  commi  1,
          lettere b), c), d), ed e), e 4.». 
              «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle  societa'
          o  enti).  -  1.  Nei   confronti   delle   banche,   degli
          intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli
          istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento
          e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate  funzioni
          aziendali  essenziali  o  importanti,  nonche'  di   quelli
          incaricati della revisione legale dei conti, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000  fino  al
          10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni: 
                a) inosservanza degli articoli 18, comma 4,  26,  28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2  e  4,  66,
          67,  67-ter,  68,   69-quater,   69-quinquies,   69-octies,
          69-novies,        69-sexiesdecies,         69-noviesdecies,
          69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in  relazione  agli
          articoli  26,  52,  61,  comma  5,  64,  commi   2   e   4,
          114-quinquies.1,   114-quinquies.2,   114-quinquies.3,   in
          relazione agli articoli 26 e 52,  114-octies,  114-undecies
          in  relazione  agli  articoli  26  e   52,   114-duodecies,
          114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1,  145,  comma
          3,  146,  comma  2,  147,  o  delle  relative  disposizioni
          generali   o   particolari   impartite   dalle    autorita'
          creditizie; 
                b)  inosservanza  degli  articoli  116,   123,   124,
          126-quater  e  126-novies,  comma  3,  o   delle   relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie; 
                c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,   comma   2,   126-sexies,   126-septies   e
          128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
                d) inserimento nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
          di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; 
                e)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso. 
              2. 
              2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da      euro      duemilacinquecentottanta      a      euro
          centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche  e
          degli intermediari finanziari in caso di  violazione  delle
          disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,  comma
          1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  relativo
          alle agenzie  di  rating  del  credito,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. 
              3-bis. 
              4. La sanzione di  cui  al  comma  1,  si  applica  per
          l'inosservanza delle norme contenute nell'art.  128,  comma
          1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni
          di controllo previste dal medesimo  art.  128,  di  mancata
          adesione ai sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
          controversie  previsti  dall'art.   128-bis,   nonche'   di
          inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla  Banca
          d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione  si
          applica altresi' nel caso di frazionamento  artificioso  di
          un unico contratto di credito al consumo in una  pluralita'
          di contratti dei quali almeno uno sia di importo  inferiore
          al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122,  comma
          1, lettera a). 
              5. 
              5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante  rilevi
          nel comportamento dell'agente in attivita'  finanziaria  le
          violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e),
          e  4,  l'inosservanza  degli  obblighi  previsti  dall'art.
          125-novies o la violazione dell'art. 128-decies,  comma  1,
          ultimo  periodo,  adotta  immediate  misure  correttive   e
          trasmette  la  documentazione  relativa   alle   violazioni
          riscontrate,  anche  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.
          128-duodecies, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies. 
              6. 
              7. 
              8. Le sanzioni previste dai commi 1,  lettere  b),  c),
          d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni  rivestono
          carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca
          d'Italia, con provvedimento di carattere  generale,  tenuto
          conto  dell'incidenza  delle  condotte  sulla   complessiva
          organizzazione e sui profili di rischio aziendali. 
              9.  Se  il   vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.».