Art. 4 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo  1,  comma  3,
lettera a), entra in vigore il 1° luglio 2018. 
  2. I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  possono  imputare   alla
dotazione  finanziaria  prevista  dall'articolo  96.1   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  i  contributi  gia'  versati
dalle banche aderenti a partire dal 3 luglio 2015. 
  3. Per il 2015  l'importo  dei  contributi  previsti  dall'articolo
96.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e'
determinato tenendo conto dei contributi indicati al comma  2,  anche
se gia' impiegati per interventi attuati dopo il 3  luglio  2015.  In
deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  96.1,  comma  5,  per  le
eventuali obbligazioni assunte in relazione a  interventi  deliberati
dopo il 3 luglio 2015 in conformita'  della  legislazione  vigente  i
sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  legislativo  rispondono  con   la
dotazione  finanziaria  prevista  dall'articolo  96.1   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  Resta  fermo  l'obbligo  di
raggiungere   il   livello-obiettivo    secondo    quanto    previsto
dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  4. Il termine di sette  giorni  lavorativi  previsto  dall'articolo
96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
si applica a partire dal 1°  gennaio  2024.  Fino  a  tale  data,  il
termine entro  il  quale  il  sistema  di  garanzia  dei  depositanti
effettua i rimborsi e' pari a: 
    a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; 
    b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; 
    c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. 
  5. Fino al  31  dicembre  2023,  se  il  sistema  di  garanzia  dei
depositanti non e' in grado di effettuare i rimborsi entro il termine
di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis.2, comma  1,
del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  esso  assicura
comunque che ciascun titolare di un deposito protetto  che  ne  abbia
fatto  richiesta  riceva,  entro  cinque  giorni   lavorativi   dalla
richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle
spese  correnti,  a  valere  sull'importo  dovuto  per  il  rimborso.
L'importo e' determinato dal  sistema  di  garanzia,  sulla  base  di
criteri stabiliti dallo  statuto.  Si  applica  l'articolo  96-bis.2,
comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  6. I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data  di
entrata in vigore del presente decreto si adeguano entro 12  mesi  da
tale data a quanto previsto dall'articolo 96-bis.3, comma 1,  lettera
a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  7.  L'articolo  96-bis.3,  comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal primo rinnovo  degli
organi  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,   direzione   e
controllo dei sistemi di garanzia a seguito  dell'entrata  in  vigore
del presente decreto.