Art. 2 
 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1  provvede
esclusivamente la provincia autonoma di Bolzano. L'onere  finanziario
a carico della provincia per le  funzioni  oggetto  della  delega  e'
considerato, ai sensi dell'articolo 79,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  in
misura corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per
la medesima funzione nel triennio dal 2013 al 2015. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per  la  riduzione  degli  stanziamenti   dei   capitoli   di   spesa
interessati. 
  3. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1  spiegano  effetto  a
decorrere dal primo giorno del terzo mese  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta  ufficiale  degli  atti  nominativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 aprile 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Costa,  Ministro  per  gli   affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670, e' citato nelle note alle premesse. Il  testo
          dell'art. 79, comma 1, e' il seguente: 
              «Art.  79.  -  1.  Il  sistema  territoriale  regionale
          integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
          enti  di  cui  al   comma   3,   concorre,   nel   rispetto
          dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, di perequazione e  di  solidarieta'  e
          all'esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dagli   stessi
          derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli  economici  e
          finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: 
                a)  con  l'intervenuta   soppressione   della   somma
          sostitutiva    dell'imposta     sul     valore     aggiunto
          all'importazione e delle assegnazioni  a  valere  su  leggi
          statali di settore; 
                b)  con  l'intervenuta   soppressione   della   somma
          spettante ai sensi dell'art. 78; 
                c)  con  il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi; 
                d) con le modalita' di  coordinamento  della  finanza
          pubblica definite al comma 3. 
              (Omissis).».