Art. 7 
 
 
        Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano 
                 agli importatori e ai distributori 
 
  1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante  di
cui all'articolo 3 quando immette sul mercato materiale elettrico con
il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale  elettrico
gia' immesso sul mercato in modo  tale  da  poterne  condizionare  la
conformita' al presente decreto.