Art. 2 
 
                      Allineamento banche dati 
 
  1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo  1,  comma  156,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento  ai  contratti  della
tipologia altri clienti domestici attivi al 1° gennaio 2016: 
    a) Acquirente Unico S.p.a. trasmette all'Agenzia  delle  entrate,
secondo modalita' e  contenuti  definiti  d'intesa  fra  i  succitati
organi, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali,  le
informazioni relative ai contratti rese disponibili  ai  sensi  della
deliberazione dell'Autorita' n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015; 
    b)  l'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  delle   informazioni
disponibili  nel  sistema   informativo   dell'Anagrafe   tributaria,
individua i contratti della tipologia altri clienti domestici  per  i
quali   il   luogo   di   fornitura   corrisponde   alla    residenza
dell'intestatario e ne  comunica  gli  estremi  all'Acquirente  Unico
S.p.a.,  secondo  modalita'  e  contenuti  definiti  d'intesa  fra  i
succitati organi, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
    c) entro il 31 ottobre di  ogni  anno,  l'Agenzia  delle  entrate
trasmette ad Acquirente Unico S.p.a.  le  informazioni  di  cui  alla
lettera b)  aggiornate  sulla  base  delle  variazioni  di  residenza
intervenute nel periodo, con le  modalita'  e  i  contenuti  definiti
d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, ai sensi della stessa lettera b); 
    d)  Acquirente  Unico  S.p.a.  rende  disponibili  alle   imprese
elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni
di cui alla lettera c), entro il 7 novembre di ogni anno. 
  2. L'Agenzia delle entrate trasmette ad  Acquirente  Unico  S.p.a.,
secondo  tempi,  modalita'  e  contenuti  definiti  d'intesa  fra   i
succitati organi, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, entro  15  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato  la
dichiarazione di non  detenzione  di  apparecchi  televisivi  di  cui
all'articolo 1, comma 153, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
nonche' la dichiarazione della sussistenza di altra utenza  elettrica
per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al
pagamento; 
    b) le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla  stessa
famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  individuati
dall'Agenzia delle entrate - Direzione  provinciale  I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, nei  cui  confronti
non  si  deve  procedere  all'addebito  sulle  fatture  per   energia
elettrica, in quanto il  pagamento  e'  stato  effettuato  con  altre
modalita', ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia
anagrafica risulta esente dal pagamento  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  o  per  effetto  di
Convenzioni internazionali; 
    c) le variazioni intervenute nei dati di cui alle  lettere  a)  e
b). 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 1, commi 153  e  156  ,  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'art.  4  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  4  (Famiglia  anagrafica).  -  1.  Agli  effetti
          anagrafici per famiglia si intende un  insieme  di  persone
          legate da  vincoli  di  matrimonio,  parentela,  affinita',
          adozione, tutela o  da  vincoli  affettivi,  coabitanti  ed
          aventi dimora abituale nello stesso comune. 
              2. Una famiglia anagrafica puo'  essere  costituita  da
          una sola persona.». 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  132,  della  citata
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, si  veda  nelle  note  alle
          premesse.