Art. 8 
 
 
                 Sistema di contabilita' finanziaria 
         economico-patrimoniale e piano dei conti integrato 
 
  1. Dopo l'articolo 38 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  sono
inseriti i seguenti: 
  «Art.  38-bis.  (Sistema  di  contabilita'  integrata   finanziaria
economico-patrimoniale). - 1. Al fine di perseguire la qualita' e  la
trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali
dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi,
la  contabilita'  economico  patrimoniale   in   affiancamento   alla
contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un sistema  integrato
di scritture contabili  che  consenta  la  registrazione  di  ciascun
evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri  l'integrazione
e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con  quelle  di
natura economica e patrimoniale. 
  2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di
cui al comma  1,  tutte  le  amministrazioni  centrali  dello  Stato,
incluse le articolazioni periferiche, sono tenute  ad  utilizzare  il
sistema informativo messo a disposizione dal Ministero  dell'economia
e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
per  le  scritture   di   contabilita'   integrata   finanziaria   ed
economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio  e
le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformita' e  la
corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale  applicazione
dei principi contabili di cui  al  presente  articolo.  Il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato e  la  Corte  dei  conti  si  coordinano,  anche
attraverso convenzioni, per le procedure di  controllo  contabile  di
rispettiva competenza ivi  compresi  gli  aspetti  informatici  delle
medesime procedure. 
  3. L'ordinamento  finanziario  e  contabile  delle  amministrazioni
centrali dello Stato  si  conforma  ai  principi  contabili  generali
contenuti nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto  legislativo,  definiti  in   conformita'   con   i
corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il  coordinamento  dei
bilanci  e  della  finanza  pubblica.  Eventuali  aggiornamenti   dei
principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  per  tenere  conto  delle  disposizioni
europee in materia di sistemi contabili  e  di  bilancio,  nonche'  a
seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies  e  delle
eventuali  modifiche  connesse  all'esercizio  della  delega  di  cui
all'articolo 42. 
  4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre  2016
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, su proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti  i  principi  contabili   applicati;   conseguentemente   le
amministrazioni centrali dello  Stato  uniformano  l'esercizio  delle
rispettive funzioni di programmazione,  gestione,  rendicontazione  e
controllo. Tali principi possono essere modificati  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  anche  a  seguito   della
sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies. 
  Art. 38-ter. (Piano dei conti integrato). - 1.  Le  Amministrazioni
centrali dello Stato adottano un comune piano  dei  conti  integrato,
tenuto conto del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti  che  rilevano
le entrate e le spese in termini di  contabilita'  finanziaria  e  da
conti  economico-patrimoniali  redatti  secondo  comuni  criteri   di
contabilizzazione. 
  2.  Il  piano  dei  conti,  mediante  il  sistema  di  contabilita'
integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue le seguenti finalita': 
    a) l'armonizzazione del sistema contabile  delle  amministrazioni
centrali  dello  Stato  con  quelli   delle   altre   amministrazioni
pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011  e  n.
118  del  2011  ai  fini  del  rispetto  dei  principi   fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del  coordinamento  della
finanza pubblica; 
    b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni  contabili  di
natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale; 
    c)  il  consolidamento  nelle  fasi  di  previsione,  gestione  e
rendicontazione delle entrate, delle spese,  dei  costi/oneri  e  dei
proventi/ricavi,  nonche'  il  monitoraggio  in  corso  d'anno  degli
andamenti di finanza pubblica delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato; 
    d) una maggiore tracciabilita'  delle  informazioni  nelle  varie
fasi di rappresentazione  contabile  una  maggiore  attendibilita'  e
trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di  gestione
dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilita' integrata. 
  3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  31  ottobre  2016,  su
proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite: 
    a) le voci del piano dei conti integrato, costituito  dall'elenco
dei  conti  relativi  alle  entrate  e  alle  spese  in  termini   di
contabilita' finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi
quelli necessari per  le  operazioni  di  integrazione,  rettifica  e
ammortamento; 
    b) i collegamenti  dei  conti  finanziari,  dei  conti  economico
patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio; 
    c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per  le
fasi di riferimento del bilancio; 
  4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze  anche  a  seguito  della
sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies. 
  Art.   38-quater.   (Transazione   contabile   elementare   e   sua
codificazione). -  1.  Ogni  atto  gestionale  posto  in  essere  dai
funzionari responsabili della gestione del  sistema  di  contabilita'
integrata costituisce nelle  rilevazioni  contabili  una  transazione
elementare. 
  2.  Ciascuna  transazione  elementare  e'  caratterizzata  da   una
codifica  che  consente  di   tracciare   le   operazioni   contabili
movimentando  contemporaneamente  le  voci  del   piano   dei   conti
finanziario, economico e patrimoniale. 
  3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione  di  cui
all'articolo 38-sexies, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  sono  definiti  il  contenuto  della  codifica  della
transazione elementare ed i criteri e le  modalita'  di  applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  Art. 38-quinquies. (Adeguamento  SIOPE).  -  1.  Con  le  modalita'
definite dall'articolo 14, comma  8,  e  in  base  agli  esiti  della
sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, la codificazione SIOPE
delle amministrazioni centrali dello Stato e' sostituita  con  quella
prevista dalla struttura del piano dei conti integrato  relativamente
alla contabilita' finanziaria. 
  2. Eventuali ulteriori livelli  di  articolazione  delle  codifiche
SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni  previste  dal  piano  dei
conti integrato. 
  Art. 38-sexies. (Sperimentazione). - 1. Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter,  comma
3, e' disciplinata un'attivita' di sperimentazione  della  durata  di
due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo,  al
fine  di  valutare  gli  effetti  dell'adozione  della   contabilita'
integrata, del piano dei conti integrato e  del  suo  utilizzo  quale
struttura  di  riferimento  per  la  predisposizione  dei   documenti
contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle
azioni di cui all'articolo 25-bis, nonche' della codifica provvisoria
di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto  e'  introdotta
una  codifica  provvisoria  delle  transazioni  elementari   di   cui
all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare  le  operazioni
contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti
finanziario economico e patrimoniale.».