Art. 2 
 
 
Promozione  e  coordinamento  delle  attivita'   di   misurazione   e
                    valutazione della performance 
 
  1. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  (di  seguito  «Dipartimento»)  promuove   e
coordina le attivita' di valutazione e misurazione della  performance
delle  amministrazioni  pubbliche  in  conformita'  con  i   seguenti
criteri: 
  a) ridurre gli oneri informativi  a  carico  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  b)  promuovere  la  progressiva  integrazione   del   ciclo   della
performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria; 
  c) supportare l'uso di indicatori nei  processi  di  misurazione  e
valutazione; 
  d) garantire l'accessibilita' e la comparabilita'  dei  sistemi  di
misurazione; 
  e) introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su  un
orizzonte  temporale  pluriennale   e   promuovere   il   progressivo
avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti
nei medesimi settori; 
  f) differenziare i requisiti relativi al ciclo della performance in
ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della  natura
delle attivita' delle diverse amministrazioni  ed  introdurre  regimi
semplificati; 
  g) migliorare il raccordo tra ciclo della performance e il  sistema
dei controlli interni,  incluso  il  controllo  di  gestione,  e  gli
indirizzi espressi dall'Autorita' nazionale anticorruzione in materia
di trasparenza e prevenzione della corruzione; 
  h) accrescere l'indipendenza della valutazione della performance.