IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  19  novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti   ed,   in
particolare, il considerando 17 e l'articolo 20 riguardante i rifiuti
pericolosi prodotti da nuclei domestici; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE), che ha disposto l'abrogazione della direttiva
2002/96/CE ed, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a),
b) e c) riguardante la raccolta differenziata  dei  RAEE  provenienti
dai nuclei domestici; 
  Visto il considerando 14 della direttiva 2012/19/UE, ai  sensi  del
quale  i  punti  di  raccolta  per  i  RAEE  di  piccolissimo  volume
predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati
ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla
direttiva 2008/98/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   in
particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione  dei
rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49  di  attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature  elettriche
ed elettroniche (RAEE) e, in particolare,  l'articolo  11,  comma  3,
primo periodo che dispone l'obbligo per i distributori con superficie
di vendita di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  (AEE)  al
dettaglio di almeno 400  mq,  e  la  facolta'  per  tutti  gli  altri
distributori, di ritirare gratuitamente, all'interno dei  locali  del
proprio punto vendita o in prossimita' immediata di essi, i  RAEE  di
piccolissime dimensioni provenienti dai  nuclei  domestici  conferiti
dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE  di  tipo
equivalente; 
  Visto l'articolo 11, comma 4,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2014, n. 49, alla  stregua  del  quale  «con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  sono  disciplinate  le
modalita' semplificate per l'attivita' di ritiro  gratuito  da  parte
dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno  contro  zero,
nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare
alla raccolta presso i distributori e per il trasporto»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65,  che  ha  disciplinato  le
modalita' semplificate di gestione  dei  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori  e  degli
installatori di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (AEE),
nonche'  dei  gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali
apparecchiature; 
  Acquisito il concerto del Ministro  dello  sviluppo  economico  con
nota prot. n. 0029100 del 18 dicembre 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  24  settembre
2015; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con nota prot. n. 0025288 GAB del 23 dicembre 2015; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4,  del
decreto legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  il  presente  decreto
disciplina le modalita' semplificate per il ritiro gratuito, da parte
dei  distributori,  dei  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche  (di   seguito   RAEE)   di   piccolissime   dimensioni,
provenienti dai nuclei domestici cosi' come definiti all'articolo  4,
comma 1, lettera l) del medesimo  decreto  legislativo,  e  conferiti
dagli   utilizzatori   finali,   senza   obbligo   di   acquisto   di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE)  di  tipo
equivalente  (criterio  di  ritiro  dell'uno  contro   zero)   e   in
particolare definisce: 
  a) le procedure  per  il  conferimento  dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera  f),
del  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49  da  parte  degli
utilizzatori finali; 
  b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno
dei locali del  punto  vendita  del  distributore  o  in  prossimita'
immediata di essi; 
  c) i requisiti tecnici  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  del
deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai  sensi  della
lettera a); 
  d) i requisiti tecnici per il trasporto dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera
c)  fino  ad  un  centro  di  raccolta  oppure  ad  un  impianto   di
trattamento. 
  2. Con l'accordo di programma stipulato ai sensi  dell'articolo  16
del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.  49,  sono  definite  le
modalita' di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1 e 3, del medesimo decreto legislativo
ed i rispettivi oneri. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, Supplemento Ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  17  e  20  della
          direttiva 2008/98/CE del  19  novembre  2008  (relativa  ai
          rifiuti e che abroga alcune  direttive),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  Europea  del  22  novembre
          2008, n. L 312.: 
              «Art. 17. I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti
          su base professionale  non  dovrebbero  essere  soggetti  a
          registrazione  in  quanto  presentano  rischi  inferiori  e
          contribuiscono alla  raccolta  differenziata  dei  rifiuti.
          Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti
          medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni  di
          consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle
          collettivita' scolastiche. 
              (Omissis).» 
              «Art.  20  (Rifiuti  pericolosi  prodotti   da   nuclei
          domestici). 
              Gli articoli 17, 18,  19  e  35  non  si  applicano  ai
          rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici. 
              Gli articoli 19 e 35 non  si  applicano  alle  frazioni
          separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
          fino a che siano accettate per la raccolta, lo  smaltimento
          o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano  ottenuto
          l'autorizzazione o siano registrati  in  conformita'  degli
          articoli 23 o 26.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  5,  paragrafo  2,
          lettere a), b) e c) della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio
          2012  (sui  rifiuti  di   apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche RAEE), del Parlamento Europeo e del Consiglio,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
          24 luglio 2012, n. L 197: 
              «Art. 5 (Raccolta differenziata). - (Omissis). 
              2. Per quanto riguarda i RAEE  provenienti  dai  nuclei
          domestici, gli Stati membri provvedono affinche': 
              a) siano istituiti sistemi che consentano ai  detentori
          finali e ai distributori di  rendere  almeno  gratuitamente
          tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilita'
          e  l'accessibilita'  dei  centri  di  raccolta   necessari,
          tenendo conto soprattutto della densita' della popolazione; 
              b) quando forniscono un nuovo prodotto, i  distributori
          si assumano  la  responsabilita'  di  assicurare  che  tali
          rifiuti  possano  essere  resi  almeno   gratuitamente   al
          distributore, in ragione di uno per uno, a  condizione  che
          le apparecchiature siano  di  tipo  equivalente  e  abbiano
          svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli
          Stati membri possono derogare a tale  disposizione  purche'
          garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in  tal  modo
          piu' difficile per il detentore finale e che  sia  gratuita
          per il detentore finale. Gli Stati membri che si  avvalgono
          di questa deroga ne informano la Commissione; 
              c) i distributori effettuano la raccolta nei negozi  al
          dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400  m
          2 o  in  prossimita'  immediata  di  RAEE  di  piccolissime
          dimensioni  (dimensioni  esterne   inferiori   a   25   cm)
          gratuitamente per gli utilizzatori finali e  senza  obbligo
          di acquistare  AEE  di  tipo  equivalente,  salvo  ove  una
          valutazione dimostri che  regimi  di  raccolta  alternativa
          esistenti  non  siano  almeno  altrettanto  efficaci.  Tali
          valutazioni sono  rese  pubbliche.  I  RAEE  raccolti  sono
          sottoposti    a    corretto    trattamento    conformemente
          all'articolo 8; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del considerando 14 della  citata
          direttiva n. 2012/19/UE del 2012: 
              «Art. 14. La raccolta differenziata e'  una  condizione
          preliminare per garantire il  trattamento  specifico  e  il
          riciclaggio dei RAEE ed e' necessaria  per  raggiungere  il
          livello  stabilito  di  protezione  della  salute  umana  e
          dell'ambiente nell'Unione. 
              I  consumatori  devono   contribuire   attivamente   al
          successo   di   questa   raccolta   e   dovrebbero   essere
          incoraggiati a rendere i RAEE.  A  tal  fine  e'  opportuno
          creare idonee  strutture  per  la  restituzione  dei  RAEE,
          compresi  punti  pubblici  di  raccolta,  dove   i   nuclei
          domestici possano restituire almeno  gratuitamente  i  loro
          rifiuti. I distributori svolgono un ruolo fondamentale  nel
          contribuire al successo della raccolta dei RAEE.  Pertanto,
          i  punti  di  raccolta  per  RAEE  di  piccolissimo  volume
          predisposti nei negozi al dettaglio non  dovrebbero  essere
          subordinati ai requisiti  in  materia  di  registrazione  o
          autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE. 
              (Omissis).». 
              - La Parte Quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  del  14  aprile  2006,  n.  88  -
          Supplemento Ordinario n. 96 (Norme in materia  di  gestione
          dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati). 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma  3  e  4,
          del decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49  (Attuazione
          della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti  di  apparecchiature
          elettriche ed elettroniche RAEE), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 28 marzo 2014, n. 73, Supplemento Ordinario: 
              «Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta  presso  i
          distributori). - (Omissis). 
              3. I distributori possono  effettuare  all'interno  dei
          locali del proprio punto vendita o in prossimita' immediata
          di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE  provenienti
          dai nuclei domestici di piccolissime  dimensioni  conferiti
          dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE
          di tipo equivalente. Tale attivita' e' obbligatoria  per  i
          distributori con superficie di vendita di AEE al  dettaglio
          di almeno 400 mq. I predetti punti  di  raccolta  non  sono
          subordinati ai requisiti  in  materia  di  registrazione  o
          autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152.  Nelle  more
          dell'adozione del decreto di cui al comma  4,  deve  essere
          garantita la raccolta separata dei  RAEE  di  illuminazione
          dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori,
          idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti,  allo
          scopo  di  preservarne  l'integrita'  anche  in   fase   di
          trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti  di
          trattamento. 
              4. Con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero
          dello sviluppo economico, sono  disciplinate  le  modalita'
          semplificate per l'attivita' di ritiro  gratuito  da  parte
          dei distributori di cui al  comma  3  in  ragione  dell'uno
          contro zero, nonche' i requisiti tecnici per lo svolgimento
          del   deposito   preliminare   alla   raccolta   presso   i
          distributori e per il trasporto.». 
              Il decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare 08 marzo 2010, n. 65 (Regolamento
          recante modalita' semplificate di gestione dei  rifiuti  di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da  parte
          dei distributori e degli  installatori  di  apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei  gestori  dei
          centri di assistenza tecnica di tali  apparecchiature),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio  2010,  n.
          102. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 11, comma 3 e  4,  del  citato
          decreto legislativo n. 49 del 2014, e' riportato nelle note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
          f) del citato decreto legislativo n. 49, del 2014: 
              «Art. 4  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo si intende per: 
              (Omissis). 
              f)  "RAEE  di  piccolissime  dimensioni":  i  RAEE   di
          dimensioni esterne inferiori a 25 cm; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 16 (Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti  presso
          i  distributori).  -  1.  I  RAEE  provenienti  dai  nuclei
          domestici e conferiti presso  i  luoghi  di  raggruppamento
          gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori: 
              a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12,  comma
          1, lettera a), nelle modalita' indicate dal regolamento  25
          settembre 2007, n. 185; 
              b) agli impianti di trattamento  adeguato  o  presso  i
          centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
          b), nel  rispetto  delle  formalita'  e  degli  adempimenti
          previsti dalla  parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. 
              2.   Le   associazioni   di   categoria    maggiormente
          rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le
          associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale delle imprese che effettuano la  raccolta
          e  le  associazioni  di   categoria   rappresentative   dei
          produttori iscritti al Centro  di  coordinamento,  ciascuna
          tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale  comuni
          italiani (ANCI) e il Centro di  coordinamento,  sentito  il
          Comitato di indirizzo, definiscono con accordo di programma
          le modalita' di ritiro e raccolta  dei  RAEE  conferiti  ai
          distributori ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e  3,  e  i
          rispettivi oneri, con particolare riferimento a: 
              a) i premi di efficienza,  ovvero  gli  importi  che  i
          produttori  sono  tenuti  ad  erogare  ai  distributori  al
          verificarsi  di  condizioni  di  buona   operativita'   del
          raggruppamento,  sulla  base  dei  quantitativi   di   RAEE
          ritirati dai sistemi collettivi; 
              b) le modalita' di supporto ai distributori,  da  parte
          del Centro di  coordinamento,  ai  fini  dello  svolgimento
          delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              3. L'accordo ha validita' triennale, e' stipulato entro
          sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo e rinnovato entro il termine  del  31  dicembre
          che precede la scadenza del primo triennio. Si  applica  il
          comma 5 dell'articolo 15.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta  presso  i
          distributori). - 1. I distributori assicurano,  al  momento
          della fornitura di una nuova apparecchiatura  elettrica  ed
          elettronica destinata ad un  nucleo  domestico,  il  ritiro
          gratuito,    in    ragione    di    uno     contro     uno,
          dell'apparecchiatura   usata   di   tipo   equivalente.   I
          distributori, compresi coloro che effettuano le televendite
          e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di  informare  i
          consumatori sulla gratuita' del ritiro con modalita' chiare
          e di immediata percezione, anche tramite avvisi  posti  nei
          locali  commerciali  con  caratteri  facilmente   leggibili
          oppure mediante indicazione nel sito internet. 
              (Omissis).».