Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica nei confronti  dei  distributori,
cosi' come definiti all'articolo 4,  comma  1,  lettera  h),  nonche'
dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49,  nei
seguenti casi: 
  a) distributori con superficie di vendita di AEE  al  dettaglio  di
almeno 400 mq, obbligati ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ad effettuare il ritiro dei
RAEE di piccolissime  dimensioni  provenienti  dai  nuclei  domestici
secondo il criterio dell'uno contro zero; 
  b) distributori con superficie  di  vendita  di  AEE  al  dettaglio
inferiore  a  400  mq  che,  pur  non  essendo  obbligati,  intendano
effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni  provenienti
dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero; 
  c)  distributori  che  effettuano  vendite  mediante  tecniche   di
comunicazione a distanza ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  2  del
decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.  49  che,  pur  non  essendo
obbligati, intendano effettuare il ritiro dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni provenienti  dai  nuclei  domestici  secondo  il  criterio
dell'uno contro zero. 
  2. Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici  diversi  da
quelli di  piccolissime  dimensioni  restano  disciplinati  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo  2014,
n. 49, dal decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65. 
  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
RAEE professionali, cosi' come  definiti  all'articolo  4,  comma  1,
lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 
  4. I distributori  possono  rifiutare  il  ritiro  di  un  RAEE  di
piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio
per  la  salute  e  la  sicurezza  del  personale   per   motivi   di
contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti  in  maniera
evidente privo dei suoi componenti essenziali e se  contenga  rifiuti
diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento e' effettuato ai  sensi
dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.
49. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
          h), i) e m) del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 4 (Definizioni). - (Omissis). 
              h) "distributore": persona fisica o giuridica  iscritta
          al Registro delle imprese di cui  alla  legge  29  dicembre
          1993, n. 580, e  successive  modificazioni,  che,  operando
          nella catena di approvvigionamento, rende  disponibile  sul
          mercato  un'AEE.  Tale  definizione  non  osta  a  che   un
          distributore sia al tempo stesso  un  produttore  ai  sensi
          della lettera g); 
              i) "distributore al dettaglio": una  persona  fisica  o
          giuridica  come  definita  nella  lettera  h),  che   rende
          disponibile un'AEE all'utilizzatore finale; 
              (omissis); 
              m) "RAEE  professionali":  i  RAEE  diversi  da  quelli
          provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l); 
              (Omissis).». 
              - Il  testo  dell'articolo  11,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo n. 49 del 2014 e' riportato nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 22 (Obblighi inerenti la vendita a  distanza).  -
          (Omissis). 
              2. I distributori che effettuano  la  vendita  mediante
          tecniche  di  comunicazione   a   distanza,   comprese   la
          televendita e la vendita elettronica, al fine di  adempiere
          all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo
          equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indicano in
          modo chiaro: 
              a)  i  propri  luoghi  di  raggruppamento  o  i  luoghi
          convenzionati presso i  quali  l'utilizzatore  finale  puo'
          conferire gratuitamente i RAEE di tipo  equivalente,  senza
          maggiori oneri di  quelli  che  ragionevolmente  lo  stesso
          sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure; 
              b) le modalita' di ritiro presso  lo  stesso  luogo  di
          consegna, gratuitamente e senza maggiori  oneri  di  quelli
          che ragionevolmente lo  stesso  sopporterebbe  in  caso  di
          vendita non a distanza. ». 
              Il testo dell'articolo 11, comma 1, del citato  decreto
          legislativo  n.  49  del  2014  e'  riportato  nelle   note
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta  presso  i
          distributori). - (Omissis). 
              2. Rientra nella fase  della  raccolta,  come  definita
          all'articolo  183,  comma  1,  lettera  o),   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito  preliminare
          alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i
          locali del proprio punto  vendita  e  presso  altri  luoghi
          risultanti dalla comunicazione di cui  all'articolo  3  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del loro
          trasporto presso i centri di raccolta realizzati e  gestiti
          sulla  base  delle  disposizioni  adottate  in   attuazione
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  mm),  del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  152,  o  presso  i  centri  di
          raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216
          del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  o  presso
          impianti autorizzati al trattamento adeguato.  Il  deposito
          preliminare alla raccolta consiste nel  raggruppamento  dei
          RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici  effettuato   nel
          rispetto delle seguenti condizioni: 
              a) i  RAEE  ritirati  dai  distributori  devono  essere
          avviati ai centri di raccolta realizzati  e  gestiti  sulla
          base   delle   disposizioni    adottate    in    attuazione
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  mm),  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni  e  a  quelli  autorizzati  ai  sensi   degli
          articoli 208, 213 e 216 del medesimo  decreto  legislativo,
          secondo una delle seguenti modalita' alternative  a  scelta
          del distributore: ogni tre mesi o  quando  il  quantitativo
          ritirato e depositato raggiunge  complessivamente  i  3.500
          chilogrammi. In ogni caso, anche qualora  non  siano  stati
          raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del  deposito  non
          deve superare un anno. Tale quantitativo e' elevato a 3.500
          chilogrammi per  ciascuno  dei  raggruppamenti  1,  2  e  3
          dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e
          a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e  5
          di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i  RAEE
          siano ritirati per il successivo trasporto presso i  centri
          di raccolta o presso gli impianti di  trattamento  adeguato
          da trasportatori iscritti all'Albo dei  gestori  ambientali
          ai  sensi  dell'articolo  212,   comma   5,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
              b) il deposito preliminare alla raccolta e'  effettuato
          in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in
          cui  i  RAEE  sono  protetti  dalle  acque   meteoriche   e
          dall'azione del  vento  a  mezzo  di  appositi  sistemi  di
          copertura anche mobili e sono raggruppati  avendo  cura  di
          tenere separati i rifiuti pericolosi,  nel  rispetto  della
          disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario  garantire
          l'integrita'  delle  apparecchiature,  adottando  tutte  le
          precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle  stesse
          e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e' riportato
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici). -
          (Omissis). 
              4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni  in  materia
          di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
          ritiro  gratuito  di  una  apparecchiatura   elettrica   ed
          elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo  11  del
          presente decreto legislativo puo' essere rifiutato nel caso
          in cui vi sia un rischio di  contaminazione  del  personale
          incaricato dello stesso ritiro o nel caso  in  cui  risulti
          evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene  i
          suoi componenti essenziali o contiene rifiuti  diversi  dai
          RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di  tali
          RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore  finale
          ai centri di raccolta, che provvedono alla  gestione  degli
          stessi sulla  base  delle  modalita'  concordate  ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 3, lettera c).».