Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ferme restando le definizioni contenute nel decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e nel decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.
49, ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «luogo di ritiro»: area  allestita  ai  sensi  dell'articolo  5,
situata all'interno dei locali del punto vendita del distributore,  o
in prossimita' immediata di essi, dedicata al conferimento  gratuito,
da  parte  dell'utilizzatore  finale,  dei   RAEE   di   piccolissime
dimensioni provenienti da nucleo domestico; 
  b) «punto di vendita del distributore»: il luogo fisico, aperto  al
pubblico e autorizzato ai sensi della normativa  applicabile,  presso
il quale il distributore effettua a titolo professionale  la  vendita
di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche,  a  prescindere  dal
titolo giuridico in ragione del quale ne dispone; 
  c) «utilizzatore finale»: persona fisica  che  conferisce  RAEE  di
piccolissime  dimensioni   provenienti   da   nucleo   domestico   al
distributore. 
 
          Note all'art. 3: 
              I riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152 ed al decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49,  sono
          riportati nelle note alle premesse.