Art. 5 
 
                           Luogo di ritiro 
 
  1.  Il  ritiro  gratuito  dei  RAEE  di   piccolissime   dimensioni
provenienti dai nuclei domestici e' effettuato all'interno dei locali
del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato  in
prossimita' immediata dello stesso, purche' di pertinenza  del  punto
vendita. 
  2. Presso il luogo di ritiro di cui al  comma  1,  il  distributore
mette  a  disposizione  degli  utilizzatori   finali   uno   o   piu'
contenitori, che rispondono alle seguenti caratteristiche: 
  a)   essere   liberamente   e   facilmente   fruibili   da    parte
dell'utilizzatore finale; 
  b) essere adeguatamente segnalati dal  distributore  e  chiaramente
riconducibili alla disponibilita' del distributore cui afferiscono; 
  c) qualora collocati  all'interno  del  punto  di  vendita,  essere
preferibilmente ubicati in prossimita' del  punto  di  accesso  o  di
uscita; 
  d) qualora non siano collocati all'interno  del  punto  di  vendita
essere ubicati in un'area di pertinenza dello  stesso,  circoscritta,
pavimentata, posta  al  riparo  da  agenti  atmosferici,  e  comunque
facilmente  ricollocabili  all'interno  dei  punti  vendita  a   fine
giornata; 
  e) essere predisposti in modo da assicurare che il  conferimento  e
il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni
di sicurezza e senza rischio per l'ambiente e la salute umana; 
  f)  essere  strutturati  in  modo  che  i   RAEE,   precedentemente
conferiti, non siano accessibili e asportabili  anche  attraverso  la
dotazione  di  un  mascherino  anti  intrusione,  e   preferibilmente
realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti; 
  g) riportare visibilmente l'indicazione  delle  tipologie  di  RAEE
conferibili. 
  3. In ogni caso, i distributori garantiscono la  raccolta  separata
dei RAEE di  piccolissime  dimensioni  pericolosi  dagli  stessi  non
pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l'integrita'
anche in fase di trasporto. 
  4. I distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori
e dei luoghi di ritiro e adottano a tal  fine  tutte  le  precauzioni
atte a evitare il furto, il danneggiamento e  il  deterioramento  dei
RAEE ivi depositati, nonche' la  fuoriuscita  di  eventuali  sostanze
pericolose dagli stessi. 
  5. Il  distributore  effettua  periodicamente  lo  svuotamento  dei
contenitori  situati  nel   luogo   di   ritiro   e   il   successivo
raggruppamento  degli  stessi  nel  luogo  di  deposito   preliminare
allestito in conformita' alle previsioni dell'articolo 6. 
  6. I distributori sono tenuti a compilare il  modulo  di  carico  e
scarico di cui all'allegato 1  al  momento  dell'effettuazione  delle
operazioni di cui al comma 5. I  moduli,  compilati  e  sottoscritti,
contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a  cura  del
distributore per tre  anni  e  allegati  in  copia  al  documento  di
trasporto di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati
raccolti mediante la compilazione del modulo di  cui  all'allegato  1
contribuiscono ad  integrare  le  informazioni  obbligatorie  di  cui
all'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 34 (Informazioni al Centro di  coordinamento).  -
          1. Ai  fini  dello  svolgimento  delle  competenze  di  cui
          all'articolo 33,  il  Centro  di  coordinamento  acquisisce
          annualmente le seguenti informazioni: 
              a) i dati inerenti i RAEE  gestiti  dagli  impianti  di
          trattamento; 
              b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori. 
              (Omissis).».