Art. 10 
 
                   Programmazione delle attivita' 
 
  1. L'ISPRA, previo parere  vincolante  del  Consiglio  del  Sistema
nazionale di cui all'articolo 13, predispone il  programma  triennale
delle attivita' del  Sistema  nazionale  individuando  le  principali
linee di intervento finalizzate ad assicurare il  raggiungimento  dei
LEPTA nell'intero territorio nazionale. 
  2. Il programma  triennale,  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento
di riferimento per la definizione dei  piani  delle  attivita'  delle
agenzie. 
  3. Il  presidente  dell'ISPRA,  previo  parere  del  Consiglio  del
Sistema nazionale,  entro  il  secondo  trimestre  di  ciascun  anno,
trasmette al Presidente del Consiglio dei  ministri,  alle  Camere  e
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le  Province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   un   rapporto
sull'attivita' svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.