Art. 14 
 
                Disposizioni sul personale ispettivo 
 
  1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone,  basandosi
sul principio del merito, uno schema di regolamento  che  stabilisce,
nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  le
modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi
ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal  Sistema
nazionale, ai sensi della vigente  normativa  ambientale  dell'Unione
europea, nazionale e regionale, il codice etico,  le  competenze  del
personale ispettivo e i criteri generali  per  lo  svolgimento  delle
attivita' ispettive, prevedendo  il  principio  della  rotazione  del
medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei  singoli  siti  o
impianti,  al  fine  di  garantire   la   terzieta'   dell'intervento
ispettivo. 
  2. Con il regolamento  di  cui  al  comma  1  sono  individuate  le
modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti
e di cittadini, singoli o associati. 
  3. Il regolamento di cui al comma 1  e'  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  4. Lo schema del regolamento  di  cui  al  comma  1,  corredato  di
relazione tecnica che ne  evidenzi  la  neutralita'  finanziaria,  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri  sono  espressi  entro  venti  giorni
dall'assegnazione,  decorsi  i  quali  il  regolamento  puo'   essere
comunque adottato. 
  5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1,  il  presidente
dell'ISPRA  e  i  legali  rappresentanti  delle  agenzie,  attraverso
specifici regolamenti interni, individuano  il  rispettivo  personale
incaricato degli interventi ispettivi. 
  6. Il personale di cui al comma 5 puo'  accedere  agli  impianti  e
alle sedi di attivita' oggetto di ispezione e  ottenere  i  dati,  le
informazioni  e  i  documenti  necessari  per  l'espletamento   delle
funzioni stesse; alle richieste non puo' essere  opposto  il  segreto
industriale. 
  7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie
possono individuare e nominare, tra il personale di cui  al  presente
articolo, i  dipendenti  che,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,
operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A  tale
personale sono  garantite  adeguata  assistenza  legale  e  copertura
assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.