Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA,  istituito
ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
dalle  agenzie  istituite  in   attuazione   dell'articolo   03   del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che  attua  i  livelli
essenziali  delle  prestazioni  tecniche  ambientali   (LEPTA),   nel
rispetto della  presente  legge  e  delle  leggi  regionali  e  delle
province autonome vigenti in materia; 
    b) «stato dell'ambiente»: la  qualita'  di  tutte  le  componenti
delle matrici ambientali; 
    c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche  degli  impatti
sull'ambiente dovuti alle attivita' antropiche,  quali  le  emissioni
nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonche' gli agenti
fisici e biologici, i  rifiuti  e  l'uso  e  il  consumo  di  risorse
naturali; 
    d)   «impatti»:   gli   effetti    sull'ecosistema    determinati
dall'alterazione  delle  qualita'  ambientali,  in  particolare   con
riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti
la salute e l'ambiente; 
    e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo  e
quantitativo di attivita' che deve essere garantito in modo  omogeneo
sul piano nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,
lettera  m),  della  Costituzione,  di  cui  i  LEPTA   costituiscono
l'applicazione in materia di ambiente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008,  n.  133,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, S.O.: 
              «Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali 
              1.  E'  istituito,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
          per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo, sono soppressi. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  «Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
          e  «Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)». 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
          n. 90, provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 03 del decreto-legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n.  61,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285: 
              «Art. 03. Agenzie regionali e delle province  autonome.
          1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di   interesse
          regionale di cui all'art. 01 e  delle  ulteriori  attivita'
          tecniche  di  prevenzione,  di  vigilanza  e  di  controllo
          ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le  medesime
          regioni  e  province  autonome  con  proprie  leggi,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  istituiscono
          rispettivamente   Agenzie    regionali    e    provinciali,
          attribuendo ad esse o alle loro articolazioni  territoriali
          le funzioni, il personale, i beni  mobili  e  immobili,  le
          attrezzature  e  la  dotazione  finanziaria   dei   presidi
          multizonali   di   prevenzione,   nonche'   il   personale,
          l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle
          unita' sanitarie  locali  adibiti  alle  attivita'  di  cui
          all'art. 01.  Le  Agenzie  regionali  e  provinciali  hanno
          autonomia tecnico-giuridica,  amministrativa,  contabile  e
          sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta
          provinciale o regionale. 
              2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per
          le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma
          1, personale gia' in organico presso di esse o presso  enti
          finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente  sono
          ridotti gli  organici  regionali,  i  relativi  oneri  e  i
          trasferimenti destinati agli enti  finanziati  con  risorse
          regionali da cui provenga il personale  dell'Agenzia.  Deve
          essere condotta una ricognizione, entro dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, che sulla  base  di  parametri  quali  la
          densita'  di   popolazione,   la   densita'   di   sorgenti
          inquinanti,  la  presenza  di   recettori   particolarmente
          sensibili, la densita' di attivita' produttive ed agricole,
          permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale
          per l'area di  competenza  delle  Agenzie  regionali  e  di
          strutturare su di essi la dotazione organica,  strumentale,
          finanziaria  delle   Agenzie   regionali   e   delle   loro
          articolazioni. 
              3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei
          all'attivita' di prevenzione, di vigilanza e  di  controllo
          ambientali, nonche' di  coordinamento  con  l'attivita'  di
          prevenzione  sanitaria,  le  Agenzie  sono  organizzate  in
          settori tecnici  corrispondenti  alle  principali  aree  di
          intervento  e  articolate  in  dipartimenti  provinciali  o
          subprovinciali e in servizi territoriali. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, con le leggi di  cui  al  comma  l,  provvedono  a
          definire l'organizzazione nonche' la dotazione tecnica e di
          personale e  le  risorse  finanziarie  delle  Agenzie,  con
          l'osservanza,  per  quanto  riguarda  l'aspetto  sanitario,
          delle  disposizioni  contenute  nell'art.  7  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto
          del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse
          stabiliscono le  modalita'  di  consulenza  e  di  supporto
          all'azione delle province, dei  comuni  e  delle  comunita'
          montane,  dei  dipartimenti  e  dei  servizi   territoriali
          dell'Agenzia e fissano le modalita' di  integrazione  e  di
          coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e  di
          attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali. 
              5. Le agenzie di cui al presente  articolo  collaborano
          con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente  di
          cui  all'art.  1,  cui  prestano,  su  richiesta,  supporto
          tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al  comma  3
          del  medesimo  art.  1.  In  attesa  dell'attuazione  delle
          disposizioni di cui  all'art.  45,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  al  personale  delle
          Agenzie di  cui  al  presente  articolo  e'  confermato  il
          trattamento giuridico ed economico in godimento. 
              6.  Le  agenzie  regionali  per  lo  svolgimento  delle
          proprie attivita' istituzionali si avvalgono delle  sezioni
          regionali dell'Albo di cui all'art. 10 del decreto-legge 31
          agosto 1987, n. 361, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie  e
          le  sezioni  regionali  del  predetto  Albo  sono  regolati
          dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'art. 1 del
          presente decreto.».