Art. 3 
 
                   Funzioni del Sistema nazionale 
 
  1. Nel rispetto delle competenze delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  il  Sistema  nazionale  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di  suolo,
delle  risorse  ambientali  e  della  loro  evoluzione   in   termini
quantitativi  e  qualitativi,  eseguito  avvalendosi   di   reti   di
osservazione e strumenti modellistici; 
    b) controllo delle fonti e  dei  fattori  di  inquinamento  delle
matrici ambientali  e  delle  pressioni  sull'ambiente  derivanti  da
processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o  naturale,
anche di carattere emergenziale, e  dei  relativi  impatti,  mediante
attivita'  di  campionamento,  analisi  e   misura,   sopralluogo   e
ispezione, ivi inclusa  la  verifica  delle  forme  di  autocontrollo
previste dalla normativa vigente; 
    c) attivita' di ricerca finalizzata all'espletamento dei  compiti
e  delle  funzioni  di  cui  al  presente  articolo,  sviluppo  delle
conoscenze e produzione, promozione e pubblica  diffusione  dei  dati
tecnico-scientifici  e  delle  conoscenze   ufficiali   sullo   stato
dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e  sui  fattori  di
inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e  sui
rischi naturali e ambientali, nonche' trasmissione sistematica  degli
stessi ai diversi livelli istituzionali  preposti  al  governo  delle
materie  ambientali  e  diffusione  al   pubblico   dell'informazione
ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  195.
Gli elementi conoscitivi di cui alla presente  lettera  costituiscono
riferimento ufficiale e vincolante per  le  attivita'  di  competenza
delle pubbliche amministrazioni; 
    d) attivita' di supporto alle attivita' statali e  regionali  nei
procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove  siano
necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione  del
danno ambientale mediante la  redazione  di  consulenze  tecniche  di
parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici; 
    e) supporto tecnico-scientifico alle  amministrazioni  competenti
per l'esercizio di  funzioni  amministrative  in  materia  ambientale
espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione
di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle  modalita'
di  attuazione  nell'ambito  di  procedimenti  autorizzativi   e   di
valutazione,   l'esecuzione   di   prestazioni   tecnico-scientifiche
analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni
tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti  competenti,
con  particolare  riferimento  alla  caratterizzazione  dei   fattori
ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di  cui
all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502; 
    g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per
la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione  e
di educazione ambientale, nonche' di formazione  e  di  aggiornamento
del personale di amministrazioni e di enti  pubblici  operanti  nella
materia ambientale; 
    h) partecipazione, anche attraverso azioni  di  integrazione  dei
sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai  sistemi
nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione  civile,
sanitaria e ambientale,  nonche'  collaborazione  con  gli  organismi
aventi compiti di vigilanza e ispezione; 
    i) attivita' istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e  per
l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto  delle  competenze  di  altri
enti previste dalla normativa vigente; 
    l)  attivita'  di  monitoraggio   degli   effetti   sull'ambiente
derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di  interesse
nazionale e  locale,  anche  attraverso  la  collaborazione  con  gli
osservatori ambientali eventualmente costituiti; 
    m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e  all'applicazione
di procedure di certificazione della qualita' ecologica dei  prodotti
e dei sistemi di produzione; 
    n) funzioni di valutazione comparativa  di  modelli  e  strutture
organizzative,  di  funzioni  e  servizi  erogati,  di   sistemi   di
misurazione e  valutazione  delle  prestazioni,  quale  attivita'  di
confronto  finalizzato  al   raggiungimento   di   migliori   livelli
prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il  loro
periodico aggiornamento, ivi inclusa  la  redazione  di  un  rapporto
annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale. 
  2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo  1
e dello svolgimento delle funzioni di cui al  comma  1  del  presente
articolo, anche in forma associata tra loro e  in  concorso  con  gli
altri soggetti operanti nel  sistema  della  ricerca,  l'ISPRA  e  le
agenzie   partecipano   e   realizzano   attivita'   di   ricerca   e
sperimentazione scientifica e tecnica. 
  3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante  convenzioni
stipulate con enti pubblici  competenti  del  sistema  della  ricerca
nazionale, come le universita',  l'Agenzia  nazionale  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),  il
Consiglio nazionale delle  ricerche  e  i  laboratori  pubblici,  per
l'acquisizione di specifiche conoscenze  necessarie  all'assolvimento
dei  propri  compiti  di  prevenzione,   controllo   e   monitoraggio
dell'ambiente. 
  4. I dati e le informazioni statistiche derivanti  dalle  attivita'
di cui al  comma  1,  trattati  e  pubblicati  ai  sensi  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005,  n.  82,  costituiscono  riferimento   tecnico   ufficiale   da
utilizzare ai fini  delle  attivita'  di  competenza  della  pubblica
amministrazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          195  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   23
          settembre 2005, n. 222. 
              - Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7-quinquies del decreto
          legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.: 
              «Art.  7-quinquies.  Coordinamento   con   le   Agenzie
          regionali per l'ambiente. 1. Il Ministro della sanita' e il
          Ministro  dell'ambiente,   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  stipulano,
          nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo  quadro
          per il coordinamento e la integrazione degli interventi per
          la tutela della salute  e  dell'ambiente  che  individua  i
          settori  di  azione  congiunta  e  i   relativi   programmi
          operativi. 
              2. Le regioni individuano le modalita' e i  livelli  di
          integrazione   fra   politiche   sanitarie   e    politiche
          ambientali,  prevedendo  la  stipulazione  di  accordi   di
          programma e convenzioni tra le unita' sanitarie locali e le
          aziende  ospedaliere  e  le  agenzie   regionali   per   la
          protezione dell'ambiente per la  tutela  della  popolazione
          dal  rischio  ambientale,  con  particolare  riguardo  alle
          attivita' di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione
          del  rischio.  Tali  accordi  devono   comunque   garantire
          l'erogazione  delle  prestazioni  richieste  dalle   unita'
          sanitarie locali  per  lo  svolgimento  di  funzioni  e  di
          compiti  istituzionali  senza  oneri  aggiuntivi   per   il
          Servizio sanitario nazionale. 
              3. Le regioni e le  unita'  sanitarie  locali,  per  le
          attivita'  di   laboratorio   gia'   svolte   dai   presidi
          multizonali di prevenzione come  compito  di  istituto,  in
          base a norme vigenti, nei confronti delle unita'  sanitarie
          locali,  si  avvalgono  delle  agenzie  regionali  per   la
          protezione dell'ambiente.». 
              - Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82
          e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16  maggio
          2005, n. 112, S.O.