Art. 7 
 
               Agenzie per la protezione dell'ambiente 
 
  1.  Le  agenzie  per  la  protezione  dell'ambiente  sono   persone
giuridiche    di    diritto    pubblico,    dotate    di    autonomia
tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi la  struttura,  il  funzionamento,  il
finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie,  nel
rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni  contenute  nel
programma triennale delle attivita', di cui all'articolo 10. 
  3. Le agenzie svolgono le attivita'  istituzionali  tecniche  e  di
controllo obbligatorie necessarie a garantire il  raggiungimento  dei
LEPTA nei territori di rispettiva competenza. 
  4. Le agenzie possono svolgere attivita' istituzionali obbligatorie
ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli  9  e
10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione
vigente,  a  condizione  che  non   interferiscano   con   il   pieno
raggiungimento dei LEPTA. 
  5.  Le  agenzie  possono  svolgere  altresi'  attivita'   ulteriori
rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o
privati, sulla base di specifiche disposizioni  normative  ovvero  di
accordi o convenzioni, applicando tariffe definite  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  a
condizione che non interferiscano con  il  pieno  raggiungimento  dei
LEPTA. 
  6. Le attivita' di cui al  comma  5  devono  in  ogni  caso  essere
compatibili con l'imparzialita' delle  agenzie  nell'esercizio  delle
attivita' istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque,  non
devono determinare situazioni di conflitto di interessi,  anche  solo
potenziale; in particolare, e' vietato lo svolgimento di attivita' di
consulenza in favore di soggetti  privati  su  materie  sottoposte  a
vigilanza da parte del Sistema nazionale. 
  7. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche
necessarie ad assicurare il rispetto  del  presente  articolo,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge.