Art. 22 
 
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
                                 39 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Consob,  iscrive  nel
Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi
terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante  i  conti
annuali o i conti consolidati di una entita' avente sede in un  Paese
terzo i cui valori mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un
mercato regolamentato italiano, salvo il caso in  cui  l'entita'  del
Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla
negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia: 
      1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di
emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di
debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente  ad  almeno
cinquantamila euro alla data dell'emissione; 
      2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla  data  di
emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso  di  titoli  di
debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente  ad  almeno
centomila euro alla data dell'emissione.»; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti
consolidati delle entita' di cui al comma 1 redatte da revisori o  da
enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel  Registro
dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia. 
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Consob,
detta con regolamento disposizioni attuative del  presente  articolo,
stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro
dei  revisori  legali,  avuto  riguardo  ai  criteri  indicati  dalla
disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le
ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo dell'art.  34  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 34 (Iscrizione di revisori  di  Paesi  terzi  nel
          Registro). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e
          gli  enti  di  revisione  contabile  di  Paesi  terzi   che
          rilasciano una relazione di revisione riguardante  i  conti
          annuali o i conti consolidati di una entita' avente sede in
          un Paese terzo i cui valori  mobiliari  sono  ammessi  alla
          negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il
          caso  in  cui  l'entita'  del  Paese  terzo  abbia   emesso
          esclusivamente titoli di debito ammessi  alla  negoziazione
          su un mercato regolamentato il cui importo sia: 
              1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla
          data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel
          caso di titoli di debito  in  un'altra  valuta,  di  valore
          nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data
          dell'emissione; 
              2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore  nominale,  alla
          data di emissione, non inferiore a centomila  euro  o,  nel
          caso di titoli di debito  in  un'altra  valuta,  di  valore
          nominale equivalente ad almeno  centomila  euro  alla  data
          dell'emissione. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. Si applicano le disposizioni dell'art. 7. 
              5. I revisori e gli  enti  di  revisione  contabile  di
          Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per  le
          informazioni fornite ai fini della registrazione  e  devono
          notificare tempestivamente  al  soggetto  incaricato  della
          tenuta   del   Registro   qualsiasi   modifica   di    tali
          informazioni. 
              6.  Le  relazioni  di  revisione  riguardanti  i  conti
          annuali o i conti consolidati delle entita' di cui al comma
          1 redatte da revisori o da enti di revisione  contabile  di
          Paesi terzi non iscritti nel Registro dei  revisori  legali
          sono prive di effetti giuridici in Italia. 
              7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del
          presente articolo, stabilendo in particolare le  condizioni
          per l'iscrizione nel Registro dei  revisori  legali,  avuto
          riguardo ai criteri indicati dalla disciplina  comunitaria,
          il contenuto della domanda di iscrizione e  le  ipotesi  di
          cancellazione dal Registro dei revisori legali.".