Art. 24 
 
                   Deroghe in caso di equivalenza 
 
  1. L'articolo 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 36 (Deroghe in caso di equivalenza).  -  1.  La  Consob  puo'
stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le  disposizioni  di
cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori  o  agli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo  in  cui
hanno sede, a sistemi  di  vigilanza  pubblica,  di  controllo  della
qualita', di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti
a quelli previsti dall'articolo  46,  paragrafo  1,  della  direttiva
2006/43/CE. 
  2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su  base
di reciprocita' e a condizione che siano stati stipulati  accordi  di
cooperazione, anche mediante scambio  di  informazioni,  documenti  e
carte di lavoro, tra le autorita' italiane e il sistema di  vigilanza
pubblica, di controllo della qualita', di  indagini  e  sanzioni  del
Paese terzo. 
  3. La  sussistenza  dell'equivalenza  e'  valutata  in  conformita'
all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE. 
  4. La Consob detta con regolamento le  disposizioni  attuative  del
presente articolo. 
  5. La Consob comunica alla Commissione europea: 
    a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione  di  cui
al comma 2; 
    b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.
».