Art. 9 
 
                     Sezione A e B del Registro 
 
  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Sezione A e B del Registro). - 1. Il  soggetto  incaricato
della  tenuta  del  Registro  acquisisce  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 21, comma 6, lettera  d),  gli  incarichi  di  revisione
legale conferiti in conformita' del presente decreto legislativo.  Le
societa' di revisione legale comunicano,  per  ciascun  incarico,  il
responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno  collaborato
al suo svolgimento. 
  2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attivita' di
revisione legale o che collaborano a un'attivita' di revisione legale
in una societa' di revisione legale, o che hanno svolto  le  predette
attivita' nei tre anni  precedenti,  sono  collocati  in  un'apposita
sezione denominata «Sezione A». 
  3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale
o non hanno collaborato a un'attivita' di  revisione  legale  in  una
societa'  di  revisione  legale  per  tre  anni   consecutivi,   sono
collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro  denominata
«Sezione B», e non sono soggetti ai  controlli  di  qualita'  di  cui
all'articolo 20. 
  4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella  «Sezione  B»  del
Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di  comunicazione  e
di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell'articolo  7,
ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua,  nonche'
al pagamento del contributo annuale di iscrizione.».