Art. 9 
 
 
         Registro provvisorio delle unioni civili e formule 
 
  1. E' istituito presso ciascun comune il registro provvisorio delle
unioni civili. 
  2. Gli atti di stato civile di cui al presente decreto sono redatti
secondo le apposite formule da approvare  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, adottato entro  il  termine
di cinque giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
          396: 
              «Art. 12 (Modalita' di redazione degli atti). - 1.  Gli
          atti dello stato civile sono redatti secondo le  formule  e
          le   modalita'   stabilite   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  da  emanarsi   entro   dodici   mesi   dalla
          pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni
          entrano in vigore contestualmente a  quelle  contenute  nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'articolo 10, comma 2. 
              2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati
          nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in  cui  il
          presente  ordinamento   preveda   la   possibilita'   della
          formazione degli atti in comuni diversi da quello  dove  il
          fatto e'  avvenuto,  l'indicazione  del  luogo  dell'evento
          dovra' essere comunque specificata. 
              3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti  e
          dei   testimoni,   ove   richiesti,    e'    immediatamente
          sottoscritto dai  medesimi  e  dall'ufficiale  dello  stato
          civile che ne da' previamente lettura. 
              4.  Se  i  dichiaranti  o  i  testimoni   non   possono
          sottoscrivere  l'atto,   si   fa   menzione   della   causa
          dell'impedimento. 
              5. Se, iniziata la redazione di  un  atto,  sopravviene
          una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello
          stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione. 
              6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma
          dell'ufficiale    dello    stato     civile     competente.
          Successivamente alla chiusura gli atti non  possono  subire
          variazioni. 
              7. Le parti interessate possono farsi rappresentare  da
          persona munita di procura speciale risultante da  scrittura
          privata, quando non  e'  espressamente  previsto  che  esso
          debba risultare da atto pubblico. 
              8. Gli atti formati in  comuni  diversi  da  quello  di
          residenza devono  essere  comunicati  dall'ufficiale  dello
          stato civile che li forma all'ufficiale dello stato  civile
          del comune di residenza  delle  persone  cui  gli  atti  si
          riferiscono, per la trascrizione. 
              9. In  caso  di  cambiamento  di  residenza,  gli  atti
          conservati  nel  comune  di   provenienza   devono   essere
          comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune  di
          provenienza a quello del comune dove la persona  stabilisce
          la propria residenza, per la trascrizione. 
              10. La trascrizione  degli  atti  e  dei  provvedimenti
          negli archivi di cui all'articolo 10, quando e'  richiesta,
          si  compie  mediante  verbalizzazione   dell'atto   o   del
          provvedimento. Nel verbale l'atto e riprodotto  per  intero
          quando  cio'  e'  espressamente  previsto;   altrimenti   e
          brevemente riassunto  a  cura  dell'ufficiale  dello  stato
          civile. 
              11. La trascrizione puo' essere domandata  da  chiunque
          vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per
          iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla  pubblica
          autorita'. 
              12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne
          trascrive  la  traduzione  eseguita  nel   modo   stabilito
          dall'articolo 22.».