Art. 18 
 
Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che
  abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio 
 
  1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il  Governo  e'  autorizzato  a
dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento  marittimo  e
che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'art. 30  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 9. 
              - Il testo dell'art. 35 della citata legge 24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
              «Art. 35  (Recepimento  di  direttive  europee  in  via
          regolamentare e amministrativa). - 1. Nelle materie di  cui
          all'art.  117,  secondo  comma,  della  Costituzione,  gia'
          disciplinate con legge, ma non coperte da riserva  assoluta
          di legge, le direttive dell'Unione europea  possono  essere
          recepite mediante regolamento se cosi' dispone la legge  di
          delegazione europea. Il Governo presenta  alle  Camere,  in
          allegato al disegno di legge  di  delegazione  europea,  un
          elenco delle  direttive  per  il  recepimento  delle  quali
          chiede  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  30,  comma  2,
          lettera c), della presente legge. 
              2. I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo sono emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella materia, di  concerto  con  gli
          altri Ministri interessati. Con le medesime modalita'  sono
          attuate  le  successive   modificazioni   delle   direttive
          europee. 
              3. Nelle materie di cui all'art.  117,  secondo  comma,
          della Costituzione,  non  disciplinate  dalla  legge  o  da
          regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,  commi  1  e  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, e  non  coperte  da  riserva  di  legge,  le
          direttive dell'Unione europea possono essere  recepite  con
          regolamento  ministeriale  o  interministeriale,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
          o, ove di contenuto non normativo, con atto  amministrativo
          generale da parte del Ministro  con  competenza  prevalente
          nella  materia,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          interessati. Con le  medesime  modalita'  sono  attuate  le
          successive modificazioni delle direttive europee. 
              4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto
          anche  delle  eventuali  modificazioni   della   disciplina
          europea intervenute fino al momento della loro  adozione  e
          si conformano alle seguenti norme  generali,  nel  rispetto
          dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive
          o negli altri atti dell'Unione europea da attuare: 
                a)  individuazione  della  responsabilita'  e   delle
          funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto  del
          principio di sussidiarieta'; 
                b) esercizio dei controlli da parte  degli  organismi
          gia'  operanti  nel  settore  e   secondo   modalita'   che
          assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita'; 
                c) esercizio delle opzioni previste  dalle  direttive
          in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali
          e locali e alla normativa di settore. 
              5. Ai fini dell'adozione  dei  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, le norme generali regolatrici della materia: 
                a) sono desunte dalle direttive europee da  recepire,
          quando  queste  non  consentono  scelte  in   ordine   alle
          modalita' della loro attuazione; 
                b) sono dettate dalla legge di  delegazione  europea,
          quando le direttive europee da recepire  consentono  scelte
          in ordine alle modalita' della loro attuazione. 
              6. La legge di delegazione europea  individua  in  ogni
          caso, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme  vigenti
          da abrogare, con effetto dalla data di  entrata  in  vigore
          delle norme  regolamentari.  Con  la  medesima  legge  sono
          dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre
          sanzioni penali  o  amministrative  o  per  individuare  le
          autorita'  pubbliche  competenti  per   l'esercizio   delle
          funzioni  amministrative  inerenti  all'applicazione  della
          nuova disciplina.  La  legge  provvede  in  ogni  caso  ove
          l'attuazione delle direttive comporti: 
                a)  l'istituzione  di  nuovi   organi   o   strutture
          amministrative; 
                b)  la  previsione  di  nuove  spese  o   di   minori
          entrate.». 
              - La direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sull'equipaggiamento marittimo e  che  abroga  la
          direttiva 96/98/CE del Consiglio (Testo rilevante  ai  fini
          del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L
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