Art. 4 
 
Termini,  procedure,  principi  e  criteri  direttivi  specifici  per
  l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del  29  aprile  2015,  che  modifica  la  direttiva
  94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di
  plastica in materiale leggero 
 
  1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile
2015, che modifica la  direttiva  94/62/CE  per  quanto  riguarda  la
riduzione dell'utilizzo di borse di plastica  in  materiale  leggero,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, secondo le procedure previste dall'articolo  1,  comma  1,  in
quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  sotto  il
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, il Governo e' tenuto a seguire prioritariamente i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi  e  criteri
direttivi  generali  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in  quanto
compatibili con il presente articolo: 
    a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale  assicurato
dalla legislazione gia' adottata in materia, prevedendo il divieto di
commercializzazione,   le   tipologie   delle   borse   di   plastica
commercializzabili e gli spessori gia' stabiliti; 
    b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica
ammesse al commercio; 
    c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di
plastica fornite a fini di igiene o  come  imballaggio  primario  per
alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in  tutto
o in parte, con materia prima rinnovabile; 
    d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma  1  del  presente  articolo,  dei
commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28; 
    e) previsione di una campagna  di  informazione  dei  consumatori
diretta ad aumentare la loro consapevolezza in  merito  agli  impatti
delle borse di plastica sull'ambiente e a  eliminare  la  convinzione
che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di
plastica; 
    f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori
in generale e di programmi educativi  per  i  bambini,  diretti  alla
riduzione dell'utilizzo di borse di  plastica  nonche',  anche  nelle
more dell'adozione da parte  della  Commissione  dell'Unione  europea
delle misure specifiche previste dall'articolo 8-bis della  direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  dicembre
1994, per le borse di  plastica  biodegradabili  e  compostabili,  di
programmi di sensibilizzazione per i consumatori  che  forniscono  le
informazioni corrette sulle  proprieta'  e  sullo  smaltimento  delle
borse  di  plastica  biodegradabili   e   compostabili,   di   quelle
oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 4: 
              - La direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto
          riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in
          materiale leggero (Testo rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2015, n. L 115. 
              - Il testo dei commi 1129, 1130 e  1131,  dell'art.  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., cosi' recita: 
              «1129. Ai  fini  della  riduzione  delle  emissioni  di
          anidride carbonica in atmosfera,  del  rafforzamento  della
          protezione  ambientale  e   del   sostegno   alle   filiere
          agro-industriali nel campo dei biomateriali, e' avviato,  a
          partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello
          nazionale    per    la    progressiva    riduzione    della
          commercializzazione di sacchi  per  l'asporto  delle  merci
          che, secondo i criteri fissati dalla normativa  comunitaria
          e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non
          risultino biodegradabili. 
              1130. Il programma di cui al comma 1129,  definito  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, e con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge previo
          parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   e'
          finalizzato  ad  individuare  le   misure   da   introdurre
          progressivamente  nell'ordinamento  interno  al   fine   di
          giungere al definitivo divieto, a decorrere  dal  1°(gradi)
          gennaio  2011,  della  commercializzazione  di  sacchi  non
          biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano
          entro  tale  data,  ai  criteri  fissati  dalla   normativa
          comunitaria e dalle  norme  tecniche  approvate  a  livello
          comunitario. 
              1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129  e
          1130 e' destinata una quota non inferiore a  1  milione  di
          euro a valere sul «Fondo unico investimenti per  la  difesa
          del  suolo  e   la   tutela   ambientale»   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.». 
              - Il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  25  gennaio
          2012, n. 2  (Misure  straordinarie  e  urgenti  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio
          2012, n. 20, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Disposizioni in materia di commercializzazione
          di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).  -
          1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1130, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  come  modificato  dall'art.  23,
          comma 21-novies, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, ai  fini  del  divieto  di  commercializzazione  di
          sacchi per l'asporto merci, e' prorogato fino  all'adozione
          del  decreto  di  cui  al  comma   2   limitatamente   alla
          commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto  merci
          realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI
          EN  13432:2002,  secondo   certificazioni   rilasciate   da
          organismi accreditati, di quelli riutilizzabili  realizzati
          con  altri  polimeri  che  abbiano  maniglia  esterna  alla
          dimensione utile del  sacco  e  spessore  superiore  a  200
          micron se destinati all'uso  alimentare  e  100  micron  se
          destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati
          con  altri  polimeri  che  abbiano  maniglia  interna  alla
          dimensione utile del sacco  e  spessore  superiore  ai  100
          micron se destinati  all'uso  alimentare  e  60  micron  se
          destinati agli altri usi. 
              2. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  con
          decreto di natura non regolamentare adottato  dai  Ministri
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, notificato  secondo  il  diritto  dell'Unione
          europea,  da  adottare  entro  il  31  dicembre  2012,  nel
          rispetto della gerarchia delle azioni da  adottare  per  il
          trattamento dei rifiuti, prevista dall'art. 179 del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   possono   essere
          individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche
          ai fini della loro  commercializzazione,  anche  prevedendo
          forme di  promozione  della  riconversione  degli  impianti
          esistenti,  nonche',  in  ogni  caso,   le   modalita'   di
          informazione ai consumatori, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              3. Per favorire il riutilizzo  del  materiale  plastico
          proveniente  dalle   raccolte   differenziate,   i   sacchi
          realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata
          UNI EN  13432:2002  devono  contenere  una  percentuale  di
          plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del  30  per
          cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale  di  cui
          al periodo precedente puo' essere annualmente  elevata  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, sentiti il Consorzio  nazionale  per
          la raccolta, il riciclaggio e il recupero  dei  rifiuti  di
          imballaggi in plastica -  COREPLA  e  le  associazioni  dei
          produttori. 
              4. La commercializzazione dei  sacchi  non  conformi  a
          quanto prescritto dal presente articolo e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da 2.500  euro  a  25.000  euro,  aumentata  fino  al
          quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda
          quantita' ingenti di sacchi per l'asporto oppure un  valore
          della merce superiore al 20 per  cento  del  fatturato  del
          trasgressore. Le sanzioni sono  applicate  ai  sensi  della
          legge 24 novembre  1981,  n.  689.  Fermo  restando  quanto
          previsto  in  ordine  ai  poteri  di   accertamento   degli
          ufficiali e degli agenti di polizia  giudiziaria  dall'art.
          13 della legge n.  689  del  1981,  all'accertamento  delle
          violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli  organi
          di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto  dall'art.
          17 della legge n. 689 del 1981 e' presentato alla camera di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   della
          provincia nella quale e' stata accertata la violazione.». 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 28 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
          recante  misure  straordinarie   e   urgenti   in   materia
          ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo
          2012, n. 71. 
              - La direttiva 94/62/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti  di  imballaggio  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 365.