Art. 7 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni dell'Unione europea e agli accordi  internazionali  in
  materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di  sanzioni  in
  materia di embarghi  commerciali,  di  commercio  di  strumenti  di
  tortura, nonche' per ogni tipologia di operazione  di  esportazione
  di materiali proliferanti 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, con il Ministro dell'interno, con il  Ministro  della
difesa,  con  il  Ministro   della   giustizia,   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con  le  procedure  di
cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito
il parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  un  decreto
legislativo  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni della normativa europea ai fini  del  riordino  e  della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e di tecnologie a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle
sanzioni  in  materia  di  embarghi  commerciali,  nonche'  per  ogni
tipologia di operazione di esportazione  di  materiali  proliferanti,
fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del
5 maggio 2009, che istituisce  un  regime  comunitario  di  controllo
delle esportazioni, del  trasferimento,  dell'intermediazione  e  del
transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE)  n.  599/2014
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  al
regolamento delegato (UE) n.  1382/2014  della  Commissione,  del  22
ottobre 2014, nonche' alle altre disposizioni dell'Unione  europea  e
agli accordi internazionali in materia resi esecutivi; 
    b) adeguamento al regolamento (CE) n.  1236/2005  del  Consiglio,
del 27 giugno 2005, relativo al commercio di  determinate  merci  che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la  tortura  o
per altri trattamenti  o  pene  crudeli,  inumani  o  degradanti,  al
relativo  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.   1352/2011   della
Commissione, del 20 dicembre 2011, nonche'  alle  altre  disposizioni
dell'Unione europea e agli accordi  internazionali  in  materia  resi
esecutivi; 
    c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice  uso,
nonche' del commercio di  determinate  merci  che  potrebbero  essere
utilizzate per  la  pena  di  morte,  per  la  tortura  o  per  altri
trattamenti o pene crudeli,  inumani  o  degradanti,  coordinando  le
norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni
necessarie a garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza  logica,
sistematica e lessicale della normativa; 
    d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di
esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e  con
previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati; 
    e) previsione delle procedure adottabili nei casi di  divieto  di
esportazione, per motivi di sicurezza  pubblica  o  di  rispetto  dei
diritti  dell'uomo,  dei  prodotti  a  duplice   uso   non   compresi
nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009; 
    f) previsione di misure  sanzionatorie  penali  o  amministrative
efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti  delle  violazioni
in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate  per  la  pena  di
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani
o  degradanti,  nonche'  per  ogni   tipologia   di   operazione   di
esportazione di materiali proliferanti,  nell'ambito  dei  limiti  di
pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96; 
    g) previsione di misure  sanzionatorie  penali  o  amministrative
efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti  delle  violazioni
in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali,  adottati
dall'Unione europea ai  sensi  dell'articolo  215  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con  la  procedura
ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui
al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive  e  integrative  del
medesimo decreto legislativo. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 si veda nelle note all'art. 1. 
              - La legge 9 luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. 
              - Il regolamento (CE) n.  428/2009  del  Consiglio  che
          istituisce  un  regime  comunitario  di   controllo   delle
          esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del
          transito  di  prodotti  a  duplice   uso   (rifusione)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  599/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
          428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario
          di  controllo  delle   esportazioni,   del   trasferimento,
          dell'intermediazione e del transito di prodotti  a  duplice
          uso, e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              - Il  regolamento  delegato  (CE)  n.  1382/2014  della
          Commissione che modifica il regolamento  (CE)  n.  428/2009
          del Consiglio  che  istituisce  un  regime  comunitario  di
          controllo   delle    esportazioni,    del    trasferimento,
          dell'intermediazione e del transito di prodotti  a  duplice
          uso, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre  2014,  n.  L
          371. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  1236/2005  del  Consiglio
          relativo al commercio di determinate merci  che  potrebbero
          essere utilizzate per la pena di morte, per  la  tortura  o
          per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2005, n. L 200. 
              - Il regolamento di esecuzione (CE) n. 1352/2011  della
          Commissione  recante  modifica  del  regolamento  (CE)   n.
          1236/2005  del   Consiglio   relativo   al   commercio   di
          determinate merci che potrebbero essere utilizzate  per  la
          pena di morte, per la tortura o  per  altri  trattamenti  o
          pene crudeli, inumani o  degradanti,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 21 dicembre 2011, n. L 338. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,   n.   96
          (Attuazione  di  talune  disposizioni  del  regolamento  n.
          1334/2000/CE  che  istituisce  un  regime  comunitario   di
          controllo delle esportazioni di  prodotti  e  tecnologie  a
          duplice uso, nonche' dell'assistenza  tecnica  destinata  a
          fini militari, a norma dell'art. 50 della  legge  1°  marzo
          2002, n. 39), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          maggio 2003, n. 102.