Art. 8 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, del  25  ottobre  2012,  sulla  normazione
  europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, del 9 settembre  2015,  che  prevede  una  procedura
  d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e  delle
  regole relative ai servizi della societa' dell'informazione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia,  con
le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, acquisito il parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,
uno o piu' decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  sulla
normazione europea e che modifica alcune direttive  e  decisioni  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  nonche'  della  direttiva  (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  settembre
2015, che prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione (codificazione). 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21  giugno  1986,
n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
1025/2012  e  alle  altre  innovazioni  intervenute  nella  normativa
nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni gia'  superate
dal medesimo regolamento (UE)  n.  1025/2012  e  coordinamento  delle
residue  disposizioni  anche  con  riferimento  all'individuazione  a
regime e comunicazione all'Unione europea degli  organismi  nazionali
di normazione; 
    b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21  giugno  1986,
n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n.
427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535; 
    c) semplificazione  e  coordinamento  di  tutte  le  disposizioni
vigenti in materia di  finanziamento  degli  organismi  nazionali  di
normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,  e
l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986,  n.  317,  con  unificazione
della  relativa  disciplina  e   superamento   della   procedura   di
ripartizione  e  di   riassegnazione   ivi   previste,   a   garanzia
dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n.  1025/2012
pone a carico di tali organismi; 
    d)  salvaguardia  della  possibilita'  di  adottare  disposizioni
attuative  del  regolamento  (UE)   n.   1025/2012   anche   mediante
provvedimenti di natura  regolamentare  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  nelle  materie  non
coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti,
compreso l'eventuale  aggiornamento  delle  disposizioni  in  materia
contenute nel regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e
integrative dei medesimi decreti legislativi. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1025/2012  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  sulla  normazione  europea,  che
          modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del  Consiglio
          nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
          98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e  2009/105/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio  e  che  abroga  la
          decisione  87/95/CEE  del  Consiglio  e  la  decisione   n.
          1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14
          novembre 2012, n. L 316. 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio che prevede una procedura d'informazione  nel
          settore delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative  ai  servizi  della   societa'   dell'informazione
          (codificazione) (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241. 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 21 giugno  1986,  n.
          317 (Procedura d'informazione nel  settore  delle  norme  e
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
          della direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 22 giugno 1998,  modificata  dalla  direttiva
          98/48/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          luglio 1998), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2  luglio
          1986, n. 151, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Contributo agli organismi di normalizzazione).
          1.   Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio    e
          dell'artigianato   puo'   concedere   agli   organismi   di
          normalizzazione    un    contributo    annuo    determinato
          forfettariamente in relazione alle spese documentate  dagli
          organismi stessi.». 
              - Il decreto  legislativo  23  novembre  2000,  n.  427
          (Modifiche ed integrazioni alla legge 21  giugno  1986,  n.
          317, concernenti la procedura di informazione  nel  settore
          delle norme e  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative ai servizi della  societa'  dell'informazione,  in
          attuazione  delle  direttive  98/34/CE   e   98/48/CE)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n.  46
          (Norme per la sicurezza degli impianti),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59, cosi' recita: 
              «Art. 8  (Finanziamento  dell'attivita'  di  normazione
          tecnica). -  1.  Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente dall'Istituto nazionale  per  la  assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita'  di
          ricerca di cui all'art. 3, terzo comma,  del  decreto-legge
          30 giugno 1982,  n.  390,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  12  agosto  1982,  n.   597,   e'   destinato
          all'attivita' di normazione  tecnica,  di  cui  all'art.  7
          della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI. 
              2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente, e' iscritta a carico del capitolo  3030,  dello
          stato   di   previsione   della   spesa    del    Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  il
          1990  e  a  carico  delle  proiezioni  del   corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.». 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico  22
          gennaio 2008, n. 37 (Regolamento  concernente  l'attuazione
          dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
          n.  248  del  2  dicembre  2005,  recante  riordino   delle
          disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
          impianti all'interno degli  edifici)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.