Art. 51 
 
                      Modifiche all'articolo 65 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 65 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato»  e'  sostituita
dalla seguente: «qualificato»; 
  b) al comma 1, lettera b), le parole da «l'autore» fino  alla  fine
del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'istante   o   il
dichiarante  e'  identificato  attraverso  il  sistema  pubblico   di
identita'  digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno  degli   altri
strumenti di cui all'articolo 64,  comma  2-novies,  nei  limiti  ivi
previsti;»; 
  c) al comma 1, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: 
  «c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del
documento d'identita';»; 
  d)  al  comma  1,  lettera  c-bis,  le  parole  «dall'autore»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'istante o dal dichiarante»; 
  e) il comma 1-bis e' abrogato; 
  f) al comma 1-ter le parole: «, lettere  a),  c)  e  c-bis),»  sono
soppresse; 
  g) al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito  secondo  le
modalita' previste dal comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «di
cui al comma 1». 
 
          Note all'art. 51: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  65  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica) 
              1. Le istanze e le  dichiarazioni  presentate  per  via
          telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori  dei
          servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi  1  e  3,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore qualificato; 
              b)  ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante   e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno   degli   altri
          strumenti di  cui  all'articolo  64,  comma  2-novies,  nei
          limiti ivi previsti; 
              c) ovvero sono  sottoscritte  e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
              c-bis)  ovvero  se   trasmesse   dall'istante   o   dal
          dichiarante  mediante   la   propria   casella   di   posta
          elettronica certificata purche' le relative credenziali  di
          accesso siano state rilasciate previa  identificazione  del
          titolare,  anche  per  via  telematica  secondo   modalita'
          definite   con   regole   tecniche   adottate   ai    sensi
          dell'articolo 71, e cio'  sia  attestato  dal  gestore  del
          sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la
          trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve
          le disposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              1-bis. (abrogato) 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. (abrogato) 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le  dichiarazioni
          inviate  per  via  telematica  sono  valide  se  effettuate
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  65  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82».»