Art. 60 
 
                        Incentivi e sanzioni. 
                      Portale della performance 
 
  1. Con il decreto legislativo adottato ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono  disciplinati  gli  incentivi
relativi all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n.
82 del 2005, il suo rilievo ai fini della valutazione dei  risultati,
nonche' la rilevanza, ai  fini  della  responsabilita'  dirigenziale,
della  violazione  delle  medesime  disposizioni  e  del  mancato   o
inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate. 
  2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto  l'Agid
stabilisce le  modalita'  per  la  realizzazione,  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, di una banca  dati  degli
obiettivi e degli indicatori delle  performance  di  cui  al  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito  del  Portale  della
performance, gia' Portale della trasparenza, di cui all'articolo  19,
comma 9, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90.  A  far  data
dall'effettiva costituzione della suddetta banca dati,  gli  obblighi
di pubblicazione e comunicazione tra amministrazioni sono assolti con
la trasmissione al Portale della performance,  secondo  le  modalita'
stabilite dall'AgID. Il decreto  legislativo  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge n. 124 del 2015  disciplina  il  rilievo
della   mancata   trasmissione   ai   fini   della    responsabilita'
dirigenziale. 
 
          Note all'art. 60: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  17  della  citata
          legge 7 agosto 2015, n. 124: 
              « Art. 17. Riordino della disciplina  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
              1.  I  decreti  legislativi  per  il   riordino   della
          disciplina in  materia  di  lavoro  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni   pubbliche   e   connessi    profili    di
          organizzazione amministrativa  sono  adottati,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi,  che  si  aggiungono  a  quelli  di  cui
          all'articolo 16: 
              a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche  di
          meccanismi  di  valutazione   finalizzati   a   valorizzare
          l'esperienza professionale acquisita da  coloro  che  hanno
          avuto rapporti di lavoro flessibile con le  amministrazioni
          pubbliche,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei  servizi
          prestati presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli
          organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia  di
          un adeguato accesso dall'esterno; 
              b) previsione  di  prove  concorsuali  che  privilegino
          l'accertamento della capacita' dei candidati di  utilizzare
          e applicare a problemi specifici e  casi  concreti  nozioni
          teoriche, con possibilita'  di  svolgere  unitariamente  la
          valutazione dei titoli e le prove  concorsuali  relative  a
          diversi concorsi; 
              c)   svolgimento   dei   concorsi,   per    tutte    le
          amministrazioni  pubbliche,  in   forma   centralizzata   o
          aggregata,  con  effettuazione  delle   prove   in   ambiti
          territoriali sufficientemente ampi  da  garantire  adeguate
          partecipazione  ed  economicita'  dello  svolgimento  della
          procedura concorsuale, e con  applicazione  di  criteri  di
          valutazione   uniformi,    per    assicurare    omogeneita'
          qualitativa  e  professionale  in   tutto   il   territorio
          nazionale  per  funzioni   equivalenti;   revisione   delle
          modalita' di espletamento degli stessi, in particolare  con
          la  predisposizione  di   strumenti   volti   a   garantire
          l'effettiva  segretezza  dei   temi   d'esame   fino   allo
          svolgimento delle relative prove, di misure di  pubblicita'
          sui temi  di  concorso  e  di  forme  di  preselezione  dei
          componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per  il
          reclutamento del personale  degli  enti  locali  a  livello
          provinciale; definizione di limiti assoluti e  percentuali,
          in relazione al numero dei posti banditi,  per  gli  idonei
          non vincitori; riduzione dei  termini  di  validita'  delle
          graduatorie;  per  le  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla  data  di
          approvazione dello schema di decreto legislativo di cui  al
          presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424  e
          425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
          limiti  di  finanza  pubblica,  l'introduzione   di   norme
          transitorie finalizzate esclusivamente  all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici, le  cui  graduatorie  siano
          state approvate e pubblicate entro la data  di  entrata  in
          vigore della presente legge; 
              d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea
          per  la  partecipazione  ai  concorsi  per  l'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
              e) previsione dell'accertamento della conoscenza  della
          lingua inglese  e  di  altre  lingue,  quale  requisito  di
          partecipazione al concorso o titolo  di  merito  valutabile
          dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita'  definite
          dal bando anche in relazione ai posti da coprire; 
              f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca,  in
          attuazione di quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  7,
          della legge 3 luglio 1998,  n.  210,  e  dall'articolo  17,
          comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
          modificazioni; 
              g) introduzione di un  sistema  informativo  nazionale,
          finalizzato alla formulazione di indirizzi  generali  e  di
          parametri  di  riferimento  in  grado   di   orientare   la
          programmazione delle assunzioni  anche  in  relazione  agli
          interventi  di   riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento  e
          di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  relazione  alle
          assunzioni  del  personale  appartenente   alle   categorie
          protette; 
              h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili
          e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
          all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto  tecnico  ai
          fini dell'attuazione delle lettere g)  e  i)  del  presente
          comma, delle  funzioni  di  controllo  sull'utilizzo  delle
          prerogative sindacali,  nonche'  di  funzioni  di  supporto
          tecnico alle amministrazioni rappresentate  nelle  funzioni
          di misurazione e  valutazione  della  performance  e  nelle
          materie  inerenti  alla  gestione  del  personale,   previa
          stipula di  apposite  convenzioni,  e  rafforzamento  della
          funzione  di  assistenza  ai  fini   della   contrattazione
          integrativa; concentrazione delle  sedi  di  contrattazione
          integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e
          potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;
          definizione dei termini e delle  modalita'  di  svolgimento
          della funzione di consulenza in materia  di  contrattazione
          integrativa;  definizione  delle  materie   escluse   dalla
          contrattazione integrativa anche al fine di  assicurare  la
          semplificazione  amministrativa,  la   valorizzazione   del
          merito e la parita' di trattamento tra categorie  omogenee,
          nonche' di accelerare le procedure negoziali; 
              i)  rilevazione   delle   competenze   dei   lavoratori
          pubblici; 
              l)  riorganizzazione  delle  funzioni  in  materia   di
          accertamento medico-legale sulle assenze dal  servizio  per
          malattia dei dipendenti  pubblici,  al  fine  di  garantire
          l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   della   relativa
          competenza e  delle  risorse  attualmente  impiegate  dalle
          amministrazioni   pubbliche   per   l'effettuazione   degli
          accertamenti,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   per   la
          quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
          definizione delle modalita' d'impiego del personale  medico
          attualmente adibito alle predette funzioni, senza  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  la  previsione  del
          prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma
          10-bis,  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e successive modificazioni; 
              m)  definizione  di  obiettivi  di  contenimento  delle
          assunzioni,   differenziati   in   base   agli    effettivi
          fabbisogni; 
              n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
          di lavoro delle persone con disabilita' di cui  alla  legge
          12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, di una Consulta  nazionale,  composta  da
          rappresentanti delle amministrazioni pubbliche  centrali  e
          territoriali,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, dei sindacati  maggiormente  rappresentativi  e  delle
          associazioni di categoria, con il compito di: 
              1)  elaborare  piani  per  ottemperare  agli   obblighi
          derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
              2) prevedere  interventi  straordinari  per  l'adozione
          degli  accomodamenti  ragionevoli  nei  luoghi  di   lavoro
          previsti  dall'articolo  3,  comma   3-bis,   del   decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
              3) monitorare e controllare l'obbligo  di  trasmissione
          annuale  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  alla
          Consulta, al Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche  sociali  nonche'  al  centro  per
          l'impiego territorialmente competente  della  comunicazione
          relativa ai posti  riservati  ai  lavoratori  disabili  non
          coperti e di un programma relativo a tempi e  modalita'  di
          copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa
          vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in  materia  di
          assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
              o) disciplina delle forme  di  lavoro  flessibile,  con
          individuazione  di  limitate   e   tassative   fattispecie,
          caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
          rapporto di lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni
          pubbliche e con le esigenze organizzative e  funzionali  di
          queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato; 
              p) previsione della facolta',  per  le  amministrazioni
          pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante
          la  riduzione  su  base   volontaria   e   non   revocabile
          dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in
          procinto  di  essere  collocato   a   riposo,   garantendo,
          attraverso la contribuzione volontaria ad  integrazione  ai
          sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16  settembre
          1996, n. 564, la possibilita'  di  conseguire  l'invarianza
          della   contribuzione   previdenziale,   consentendo    nel
          contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate
          a seguito della conseguente minore spesa per  retribuzioni,
          l'assunzione anticipata di nuovo  personale,  nel  rispetto
          della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.
          Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera  non
          deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche; 
              q) progressivo  superamento  della  dotazione  organica
          come limite alle assunzioni  fermi  restando  i  limiti  di
          spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita'; 
              r)  semplificazione   delle   norme   in   materia   di
          valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento  del
          merito e di premialita'; razionalizzazione  e  integrazione
          dei sistemi di valutazione, anche al  fine  della  migliore
          valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi  distinti
          per    la    misurazione    dei     risultati     raggiunti
          dall'organizzazione e dei risultati raggiunti  dai  singoli
          dipendenti;  potenziamento  dei  processi  di   valutazione
          indipendente del  livello  di  efficienza  e  qualita'  dei
          servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
          degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
          a standard di  riferimento  e  confronti;  riduzione  degli
          adempimenti in materia di programmazione  anche  attraverso
          una  maggiore  integrazione  con  il  ciclo  di   bilancio;
          coordinamento della disciplina in materia di valutazione  e
          controlli interni; previsione di forme  di  semplificazione
          specifiche   per   i   diversi   settori   della   pubblica
          amministrazione; 
              s) introduzione di norme in materia di  responsabilita'
          disciplinare  dei  pubblici   dipendenti   finalizzate   ad
          accelerare  e  rendere  concreto  e  certo  nei  tempi   di
          espletamento  e  di  conclusione  l'esercizio   dell'azione
          disciplinare; 
              t)  rafforzamento  del  principio  di  separazione  tra
          indirizzo  politico-amministrativo   e   gestione   e   del
          conseguente  regime  di  responsabilita'   dei   dirigenti,
          attraverso  l'esclusiva  imputabilita'  agli  stessi  della
          responsabilita'  amministrativo-contabile  per  l'attivita'
          gestionale; 
              u)  razionalizzazione  dei  flussi  informativi   dalle
          amministrazioni pubbliche alle amministrazioni  centrali  e
          concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti; 
              v) riconoscimento alle regioni  a  statuto  speciale  e
          alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  della
          potesta' legislativa  in  materia  di  lavoro  del  proprio
          personale  dipendente,  nel   rispetto   della   disciplina
          nazionale sull'ordinamento del  personale  alle  dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche, come  definita  anche  dal
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi  di
          coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento
          alla  normativa  volta  al  contenimento  del   costo   del
          personale, nonche' dei rispettivi statuti speciali e  delle
          relative norme di attuazione.  Dalle  disposizioni  di  cui
          alla presente lettera non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              z) al fine di  garantire  un'efficace  integrazione  in
          ambiente di lavoro di  persone  con  disabilita'  ai  sensi
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della  nomina,
          da parte delle amministrazioni pubbliche con  piu'  di  200
          dipendenti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica e con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente, di un responsabile  dei
          processi  di  inserimento,  definendone   i   compiti   con
          particolare riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento
          ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione  dell'obbligo
          di trasmissione  annuale  da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e  la
          pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  oltre  che  al  centro  per   l'impiego
          territorialmente competente, non solo  della  comunicazione
          relativa alle scoperture di posti riservati  ai  lavoratori
          disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
          a tempi e modalita' di copertura  della  quota  di  riserva
          prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei  vincoli
          normativi  assunzionali  delle  amministrazioni  pubbliche,
          nonche' previsione di  adeguate  sanzioni  per  il  mancato
          invio della suddetta dichiarazione,  anche  in  termini  di
          avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da  parte
          del centro per l'impiego territorialmente competente. 
              2. Le deleghe di cui  all'articolo  11  e  al  presente
          articolo possono essere esercitate congiuntamente  mediante
          l'adozione di uno o piu'  decreti  legislativi  secondo  la
          procedura di cui all'articolo 16, purche' i  decreti  siano
          adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1. 
              3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,  il  terzo
          periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Gli  incarichi,  le
          cariche e le collaborazioni di cui  ai  periodi  precedenti
          sono comunque consentiti a  titolo  gratuito.  Per  i  soli
          incarichi  dirigenziali  e  direttivi,  ferma  restando  la
          gratuita', la durata non puo' essere superiore a  un  anno,
          non   prorogabile   ne'   rinnovabile,   presso    ciascuna
          amministrazione.» 
              - si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  9,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  recante
          "Misure urgenti per la  semplificazione  e  la  trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari": 
              «9. Al fine di concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di
          prevenzione    della     corruzione     nelle     pubbliche
          amministrazioni, le funzioni della  predetta  Autorita'  in
          materia di misurazione e valutazione della performance,  di
          cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13  e  14  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  sono  trasferite  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Con riguardo al solo trasferimento delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 13, comma 6, lettere  m)  e  p),  del  decreto
          legislativo n. 150  del  2009,  relativamente  ai  progetti
          sperimentali  e  al  Portale   della   trasparenza,   detto
          trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo  tra
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  l'Autorita'
          nazionale anticorruzione, anche al fine  di  individuare  i
          progetti   che   possono   piu'   opportunamente   rimanere
          nell'ambito    della    medesima    Autorita'     nazionale
          anticorruzione.» 
              - il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante "Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni.", e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 2009, n. 254.