Art. 2 
 
Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
  pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza  radiofonica
  e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici  dei
  giornalisti e della composizione e delle competenze  del  Consiglio
  nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
 
  1. Per garantire maggiori coerenza,  trasparenza  ed  efficacia  al
sostegno pubblico all'editoria, il Governo e' delegato  ad  adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
uno o piu' decreti legislativi aventi  ad  oggetto  la  ridefinizione
della disciplina dei contributi  diretti  alle  imprese  editrici  di
quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno  agli
investimenti delle imprese editrici e  dell'emittenza  radiofonica  e
televisiva  locale,  l'innovazione  del  sistema   distributivo,   il
finanziamento  di  progetti  innovativi   nel   campo   dell'editoria
presentati da imprese di nuova costituzione, nonche' la previsione di
misure  a   sostegno   di   processi   di   ristrutturazione   e   di
riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  con  riferimento  ai  destinatari  dei  contributi,  parziale
ridefinizione   della   platea   dei   beneficiari,   ammettendo   al
finanziamento  le  imprese  editrici  che,  in  ambito   commerciale,
esercitano   unicamente   un'attivita'   informativa    autonoma    e
indipendente, di carattere generale, costituite: 
      1) come cooperative giornalistiche, individuando per le  stesse
criteri in ordine alla compagine  societaria  e  alla  concentrazione
delle quote in capo a ciascun socio; 
      2) come enti senza fini di lucro ovvero come  imprese  editrici
di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da
tali enti; 
      3) per un periodo di cinque  anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, come imprese editrici  di  quotidiani  e
periodici il cui capitale sia detenuto  in  misura  maggioritaria  da
cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro; 
    b) mantenimento dei contributi, con la possibilita'  di  definire
criteri specifici inerenti  sia  ai  requisiti  di  accesso,  sia  ai
meccanismi di calcolo dei contributi stessi: 
      1)  per  le  imprese  editrici  di   quotidiani   e   periodici
espressione delle minoranze linguistiche; 
      2) per le imprese e gli enti  che  editano  periodici  per  non
vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici  normali
o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici,  in  misura
proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative
testate; 
      3) per  le  associazioni  dei  consumatori,  a  condizione  che
risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
      4) per  le  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di  periodici
italiani in lingua italiana editi e diffusi  all'estero  o  editi  in
Italia e diffusi prevalentemente all'estero; 
    c) esclusione dai contributi: 
      1) degli organi di  informazione  dei  partiti,  dei  movimenti
politici  e  sindacali,  dei  periodici  specialistici  a   carattere
tecnico, aziendale, professionale o scientifico; 
      2) di tutte le  imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici
facenti capo a gruppi editoriali quotati o  partecipati  da  societa'
quotate in mercati regolamentati; 
    d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi: 
      1)  riduzione  a  due  anni  dell'anzianita'  di   costituzione
dell'impresa editrice e di edizione della testata; 
      2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e
dall'applicazione del contratto collettivo  di  lavoro,  nazionale  o
territoriale, stipulato  tra  le  organizzazioni  o  le  associazioni
sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle  telecomunicazioni
e le associazioni dei relativi  datori  di  lavoro,  comparativamente
piu' rappresentative; 
      3) edizione in formato digitale dinamico e  multimediale  della
testata per la quale si richiede il contributo,  anche  eventualmente
in parallelo con l'edizione su carta; 
      4) obbligo per l'impresa di dare evidenza,  nell'edizione,  del
contributo ottenuto nonche'  di  tutti  gli  ulteriori  finanziamenti
ricevuti a qualunque titolo; 
      5)  obbligo  per  l'impresa  di  adottare   misure   idonee   a
contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del
corpo della donna; 
    e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo: 
      1) graduazione del contributo in funzione del numero  di  copie
annue vendute, comunque non inferiore al 30  per  cento  delle  copie
distribuite per la vendita per le testate locali e al  20  per  cento
delle copie distribuite per la  vendita  per  le  testate  nazionali,
prevedendo piu' scaglioni cui corrispondono  quote  diversificate  di
rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta; 
      2)   valorizzazione   delle   voci   di   costo   legate   alla
trasformazione digitale dell'offerta e del  modello  imprenditoriale,
anche mediante la previsione di un aumento delle  relative  quote  di
rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate
telematiche che producano contenuti  informativi  originali,  tenendo
conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti  e
del numero effettivo di utenti unici raggiunti; 
      3) previsione di criteri  premiali  per  l'assunzione  a  tempo
indeterminato di lavoratori di eta' inferiore a 35 anni, nonche'  per
l'attivazione di percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione
e aggiornamento del personale; 
      4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei
confronti  del  proprio  personale,  dei   propri   collaboratori   e
amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
      5) previsione di limiti massimi  al  contributo  erogabile,  in
relazione all'incidenza percentuale del  contributo  sul  totale  dei
ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per  cento
di tali ricavi; 
    f) previsione di requisiti di accesso e di regole  di  erogazione
dei contributi diretti quanto piu' possibile omogenei e uniformi  per
le diverse tipologie di imprese destinatarie; 
    g) revisione e semplificazione  del  procedimento  amministrativo
per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria,  anche  con
riferimento agli apporti istruttori demandati ad  autorita'  ed  enti
esterni alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  ai  fini  dello
snellimento  dell'istruttoria  e  della  possibilita'  di  erogare  i
contributi con una tempistica piu' efficace per le imprese; 
    h) introduzione di incentivi  agli  investimenti  in  innovazione
digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la  previsione  di
modalita' volte a favorire investimenti  strutturali  in  piattaforme
digitali  avanzate,  comuni  a  piu'  imprese  editrici,  autonome  e
indipendenti; 
    i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati
da imprese editrici di nuova  costituzione,  mediante  bandi  indetti
annualmente; 
    l) con riferimento alla rete di vendita: 
      1) attuazione  del  processo  di  progressiva  liberalizzazione
della vendita di prodotti editoriali, favorendo  l'adeguamento  della
rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di  breve
termine, assicurando agli  operatori  parita'  di  condizioni,  ferma
restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18  giugno  1998,
n. 192,  anche  al  fine  di  migliorare  la  reale  possibilita'  di
fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza  del  territorio  e  con
divieto di sospensioni arbitrarie delle  consegne,  e  garantendo  in
tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate  presenti  anche
mediante l'introduzione, tenuto conto  della  sussistenza  di  motivi
imperativi  di  interesse  generale,  di  parametri  qualitativi  per
l'esercizio  dell'attivita',  nonche'   di   una   disciplina   della
distribuzione  territoriale  dei   prodotti   editoriali   volta   ad
assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il
loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive; 
      2) promozione, di concerto con le  regioni,  di  un  regime  di
piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e
rimozione degli ostacoli che limitano  la  possibilita'  di  ampliare
l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e  servizi,  con  lo
scopo di accrescerne le fonti  di  ricavo  potenziale,  nel  rispetto
delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di  esigenze
di  salute  pubblica,  ordine  pubblico  e  acquisizione  di  gettito
erariale; 
      3) promozione di sinergie strategiche tra i punti  di  vendita,
al fine di creare le condizioni per  lo  sviluppo  di  nuove  formule
imprenditoriali e commerciali; 
      4)   completamento   in   maniera    condivisa    e    unitaria
dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti
di vendita e di costituire una nuova  rete  integrata  capillare  nel
territorio; 
    m) con riferimento ai canali di  vendita  telematici,  previsione
che escluda  la  discriminazione  on  line/off  line  in  materia  di
prodotti editoriali vendibili  nonche'  la  limitazione  dell'impresa
editoriale nella  propria  autonomia  di  definizione  di  contenuti,
prezzi, formule commerciali e modalita' di pagamento; 
    n)  incentivazione  fiscale   degli   investimenti   pubblicitari
incrementali  su  quotidiani  e  periodici  nonche'  sulle  emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo
un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media
dimensione e alle start up innovative. 
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui  all'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  4.  Al  fine  di  rendere  l'accesso  ai  prepensionamenti  per   i
giornalisti progressivamente conforme  alla  normativa  generale  del
sistema pensionistico, nonche' di razionalizzare la composizione e le
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi
ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei  criteri
per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata  di
cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto  1981,
n. 416, e la revisione della  composizione  e  delle  competenze  del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma  4,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  incremento,  nella  direzione  di  un  allineamento  con   la
disciplina generale  del  sistema  pensionistico,  dei  requisiti  di
anzianita' anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti  di
pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma  1,
lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416,  prevedendo,  in  ogni
caso,  il  divieto  di  mantenere  un  rapporto  lavorativo  con   il
giornalista  che  abbia  ottenuto  il  trattamento  pensionistico,  e
revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di  crisi
delle imprese  editrici  ai  fini  dell'accesso  agli  ammortizzatori
sociali e ai prepensionamenti; 
    b)  riordino  e  razionalizzazione  delle  norme  concernenti  il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti: 
      1) competenze in materia di formazione; 
      2) procedimenti nelle materie  di  cui  all'articolo  62  della
legge  3  febbraio  1963,  n.   69,   prevedendo,   in   particolare,
l'eliminazione  della  facolta'  di  cumulo  delle  impugnative   dei
provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio
nazionale con  quelle  giurisdizionali,  stabilendo  la  loro  natura
alternativa, ferma  restando  la  possibilita'  di  proporre  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di  impugnativa
dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine; 
      3) numero dei componenti, da stabilire nel  numero  massimo  di
sessanta consiglieri, di cui due  terzi  giornalisti  professionisti,
tra i quali almeno un  rappresentante  delle  minoranze  linguistiche
riconosciute,  e  un  terzo  pubblicisti,  tra  i  quali  almeno   un
rappresentante delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,  purche'
titolari di una  posizione  previdenziale  attiva  presso  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; 
      4) adeguamento del sistema elettorale,  garantendo  la  massima
rappresentativita' territoriale. 
  6. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche', per  l'ipotesi  di  cui  alla
lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e
sentito il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti,  nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400. 
  7. All'attuazione della delega di cui al comma 1  si  provvede  nel
limite delle risorse disponibili  sul  Fondo.  Dall'attuazione  della
delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  8. Gli schemi dei decreti legislativi  di  cui  ai  commi  1  e  4,
corredati di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della  neutralita'
finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare  del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e  al
Senato della Repubblica affinche' su di essi  siano  espressi,  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,   i   pareri   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari. Decorso  tale  termine,  i  decreti  legislativi  possono
essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i
testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni   e   con   eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari  esprimono
il proprio parere entro venti giorni dalla  trasmissione,  decorsi  i
quali i decreti sono adottati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  137  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  (Codice  del
          consumo, a norma dell'articolo  7  della  legge  29  luglio
          2003, n. 229): 
              "Art. 137. Elenco delle associazioni dei consumatori  e
          degli utenti rappresentative a livello nazionale 
              1. Presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
          istituito l'elenco delle  associazioni  dei  consumatori  e
          degli utenti rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
              a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
              b) tenuta  di  un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
              c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per  mille
          della popolazione nazionale e presenza  sul  territorio  di
          almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di
          iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di
          ciascuna  di  esse,  da   certificare   con   dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate  e
          delle uscite con  indicazione  delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
              e) svolgimento di  un'attivita'  continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
              f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna
          condanna, passata in giudicato, in relazione  all'attivita'
          dell'associazione medesima,  e  non  rivestire  i  medesimi
          rappresentanti  la   qualifica   di   imprenditori   o   di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2,  nonche'
          i   relativi   aggiornamenti   al   fine    dell'iscrizione
          nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre   azioni
          inibitorie  a  tutela  degli   interessi   collettivi   dei
          consumatori  istituito   presso   la   stessa   Commissione
          europea.". 
              Il  decreto  legislativo  15   aprile   2005,   n.   77
          (Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della  L.  28  marzo
          2003, n. 53) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio  2005,
          n. 103. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              "Art.  13.  (Limite  al   trattamento   economico   del
          personale pubblico e delle societa' partecipate) 
              1. A decorrere dal 1° maggio  2014  il  limite  massimo
          retributivo riferito al primo  presidente  della  Corte  di
          cassazione previsto dagli  articoli  23-bis  e  23-ter  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro
          240.000 annui al  lordo  dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali  e  degli  oneri   fiscali   a   carico   del
          dipendente. A decorrere dalla predetta data  i  riferimenti
          al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis  e
          23-ter   contenuti   in    disposizioni    legislative    e
          regolamentari vigenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  si  intendono  sostituiti  dal  predetto
          importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti
          retributivi in vigore al 30  aprile  2014  determinati  per
          effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari
          e statutarie,  qualora  inferiori  al  limite  fissato  dal
          presente articolo. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  9  della
          legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura
          nelle attivita' produttive): 
              "Art. 9. Abuso di dipendenza economica. 
              1. E' vietato l'abuso da parte di una  o  piu'  imprese
          dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei
          suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.
          Si considera dipendenza economica la situazione in cui  una
          impresa  sia  in  grado  di   determinare,   nei   rapporti
          commerciali con un'altra impresa, un  eccessivo  squilibrio
          di diritti  e  di  obblighi.  La  dipendenza  economica  e'
          valutata tenendo conto anche della reale  possibilita'  per
          la parte che abbia subito l'abuso di reperire  sul  mercato
          alternative soddisfacenti. 
              2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere
          o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di  condizioni
          contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
          nella interruzione arbitraria delle  relazioni  commerciali
          in atto. 
              3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso  di
          dipendenza  economica  e'  nullo.  Il   giudice   ordinario
          competente conosce delle azioni  in  materia  di  abuso  di
          dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e  per  il
          risarcimento dei danni. 
              3-bis.   Ferma   restando   l'eventuale    applicazione
          dell'articolo 3  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
          l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  puo',
          qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica  abbia
          rilevanza per la tutela della concorrenza  e  del  mercato,
          anche   su   segnalazione   di   terzi   ed    a    seguito
          dell'attivazione  dei  propri   poteri   di   indagine   ed
          esperimento  dell'istruttoria,  procedere  alle  diffide  e
          sanzioni previste dall'articolo 15 della legge  10  ottobre
          1990, n. 287, nei confronti dell'impresa  o  delle  imprese
          che abbiano commesso detto abuso.  In  caso  di  violazione
          diffusa e reiterata della  disciplina  di  cui  al  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  posta  in  essere  ai
          danni delle imprese, con particolare riferimento  a  quelle
          piccole  e  medie,  l'abuso  si  configura  a   prescindere
          dall'accertamento della dipendenza economica.". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  14  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 14. Decreti legislativi. 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          37 della citata legge n. 416 del 1981: 
              "Art. 37. Esodo e prepensionamento. 
              1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e'  data
          facolta' di optare, entro sessanta  giorni  dall'ammissione
          al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero,  nel  periodo
          di  godimento  del  trattamento  medesimo,  entro  sessanta
          giorni  dal  maturare  delle   condizioni   di   anzianita'
          contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: 
              a)  per  i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al
          numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro  che
          possano   far   valere   nella    assicurazione    generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno 35 anni di anzianita' contributiva a  decorrere  dal
          1° gennaio 2014,  36  anni  di  anzianita'  contributiva  a
          decorrere dal 1° gennaio  2016  e  37  anni  di  anzianita'
          contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi  di
          sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al
          citato  articolo  35  sono  riconosciuti  utili   d'ufficio
          secondo quanto previsto dalla presente lettera; 
              b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
          dipendenti dalle imprese editrici di  giornali  quotidiani,
          di giornali periodici e di agenzie di stampa  a  diffusione
          nazionale, limitatamente al numero di  unita'  ammesso  dal
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
          del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  sulla
          base delle risorse finanziarie e disponibili e per  i  soli
          casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza  di
          crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione  di
          vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
          siano stati maturati almeno  diciotto  anni  di  anzianita'
          contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
          del  requisito  contributivo  previsto  dal  secondo  comma
          dell'articolo  4  del  regolamento  adottato  dall'INPGI  e
          approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995,  di
          cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale  n.  234
          del 6 ottobre 1995. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  62  della
          legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione
          di giornalista): 
              "Art. 62. Deliberazioni del Consiglio nazionale. 
              Le deliberazioni del Consiglio  nazionale  dell'Ordine,
          pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo,
          negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonche' in
          materia disciplinare ed elettorale, devono essere  motivate
          e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario,  entro
          trenta giorni, agli interessati, al  Consiglio  dell'Ordine
          che ha emesso  la  deliberazione,  nonche'  al  procuratore
          generale presso la Corte d'appello  nel  cui  distretto  ha
          sede il Consiglio.".