Art. 6 Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 1. All'articolo 1, quinto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole: «ciascuna regione» sono inserite le seguenti: «e provincia autonoma».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 69 del 1963, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. Ordine dei giornalisti. E' istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita' giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione e provincia autonoma o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge. Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.".