Art. 8 
 
 
           Nuove disposizioni per la vendita dei giornali 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti  di  vendita  esclusivi
assicurano  la   parita'   di   trattamento   nella   vendita   delle
pubblicazioni regolari in occasione della loro prima  immissione  nel
mercato. Per pubblicazioni regolari si  intendono  quelle  che  hanno
gia' effettuato  la  registrazione  presso  il  tribunale,  che  sono
diffuse al pubblico con periodicita' regolare, che  rispettano  tutti
gli obblighi previsti dalla legge 8  febbraio  1948,  n.  47,  e  che
recano stampati sul prodotto e in posizione visibile  la  data  e  la
periodicita' effettiva,  il  codice  a  barre  e  la  data  di  prima
immissione nel mercato. 
  2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi  di
cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n.  416,
si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo  periodo,  del
presente articolo. 
 
          Note all'art. 8: 
              La legge 8 febbraio 1948,  n.  47  (Disposizioni  sulla
          stampa) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n.
          43. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  16  della
          citata legge n. 416 del 1981: 
              "Art. 16. Distribuzione. 
              Le imprese di distribuzione devono garantire, a parita'
          di condizioni rispetto ai punti di  vendita  serviti  e  al
          numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a
          tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta. 
              Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire  la
          costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi
          lo scopo di razionalizzare la distribuzione  della  stampa,
          le regioni possono prevedere misure di sostegno.".