Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente   regolamento   valgono   le   seguenti
definizioni: 
  a) «piano di emergenza esterna»: il piano di  cui  all'articolo  21
del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 
  b) «popolazione»:  le  persone  fisiche  o  giuridiche,  singole  e
associate, nonche' gli enti, le organizzazioni o i gruppi  che  siano
portatori  di  un  interesse  concreto  e  qualificante  alle  azioni
derivanti dal piano di emergenza esterna. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 21 del citato decreto  legislativo
          n. 105 del 2015 e' riportato nelle note alle premesse.