Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) «piano di emergenza esterna»: il piano di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b) «popolazione»: le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonche' gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 105 del 2015 e' riportato nelle note alle premesse.