Art. 10 
 
 
           Riallineamento retributivo nel settore agricolo 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1°  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali  di
riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare  la
definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento
dei trattamenti economici dei lavoratori agli  accordi  aziendali  di
recepimento purche'  sottoscritti  con  le  stesse  parti  che  hanno
stipulato l'accordo provinciale. Non si da' luogo alla ripetizione di
eventuali versamenti contributivi  effettuati  antecedentemente  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  1,  del
          decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti
          in materia di lavori socialmente  utili,  di  interventi  a
          sostegno  del  reddito  e   nel   settore   previdenziale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996,  n.  608,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1996, n. 281, supplemento ordinario: 
              «Art.  5  (Disposizioni  in  materia  di  contratti  di
          riallineamento retributivo). - 1. Al fine di  salvaguardare
          i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione
          retributiva e contributiva  per  le  imprese  operanti  nei
          territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3,
          lettera  a),  del  Trattato  istitutivo   della   Comunita'
          europea, ad eccezione di  quelle  appartenenti  ai  settori
          disciplinati dal Trattato CECA, delle  costruzioni  navali,
          delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, e'
          sospesa  la  condizione  di  corresponsione  dell'ammontare
          retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere  a),  b)  e
          c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.  338,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  1989,  n.  389.
          Tale sospensione  opera  esclusivamente  nei  confronti  di
          quelle imprese  che  abbiano  recepito  o  recepiscano  gli
          accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati
          dalle  associazioni   imprenditoriali   ed   organizzazioni
          sindacali locali  aderenti  o  comunque  organizzativamente
          collegate   con   le   associazioni    ed    organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale.
          Tali accordi provinciali  debbono  prevedere,  in  forme  e
          tempi prestabiliti, programmi  di  graduale  riallineamento
          dei  trattamenti  economici  dei  lavoratori   ai   livelli
          previsti nei corrispondenti contratti collettivi  nazionali
          di lavoro. Ai predetti accordi  e'  riconosciuta  validita'
          pari a quella attribuita ai contratti collettivi  nazionali
          di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione
          a favore delle imprese di tutte le  normative  nazionali  e
          comunitarie. Per il  riconoscimento  di  tale  sospensione,
          l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale  di
          recepimento  con  le  stesse  parti  che  hanno   stipulato
          l'accordo provinciale.».